Corte costituzionale
Ordinanza n. 155/2024
Corte cost., ord. 30 luglio 2024, n. 155
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 155/2024
- Data di deposito
- 30 luglio 2024
- Data di decisione
- 5 giugno 2024
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonella Sciarrone Alibrandi
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:155
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, legge n. 183 del 4 novembre 2010
- art. 18, legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 46384
Il divieto di ripetizione sotto qualunque profilo del processo di cognizione già esaurito davanti al giudice dell’opposizione all’esecuzione, impedendo al giudice a quo di applicare le norme denunciate, determina l’irrilevanza delle questioni sollevate che attengano al processo di cognizione. (Precedente: S. 18/1978 - mass. 14416).Nella fase dell’esecuzione sono prive di rilevanza le questioni aventi a oggetto norme che attengono al giudizio di cognizione. (Precedenti S. 208/1987 - mass. 4339; S. 18/1978 - mass. 14416; O. 574/2000 - mass. 25993; O. 14/2000 - mass. 25112; O. 143/1999 - mass. 24622; O. 437/1997).(Nel caso di specie, è dichiarata manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010, e, in via subordinata, dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 nella parte in cui non contemplano la possibilità per il lavoratore precario, che non intenda accettare la riammissione in servizio all’esito dell’accertamento della nullità del termine apposto al contratto, di chiedere l’indennità sostitutiva della reintegra, atteso che la questione dell’ambito di estensione della tutela indennitaria del lavoratore a termine non rileva nel giudizio a quo, di opposizione a precetto).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) e, in via subordinata, dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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