Corte costituzionale

Sentenza n. 99/2023

Corte cost., sent. 18 maggio 2023, n. 99

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
99/2023
Data di deposito
18 maggio 2023
Data di decisione
5 aprile 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:99

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Molise n. 13 del 4 agosto 2022

Parametri

Massime

Massima n. 45534

La disciplina sulla stabilizzazione del personale della pubblica amministrazione introduce una deroga temporanea al principio del pubblico concorso, che comporta un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria: un giudizio che appartiene primariamente al legislatore, suscettibile di censure di legittimità costituzionale solo nei casi di manifesta irragionevolezza.

Massima n. 45535

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost., in relazione all'art. 1, comma 268, lett. b ), della legge n. 234 del 2021, l'art. 1 della legge reg. Molise n. 13 del 2022, nella parte in cui prevede che la procedura di stabilizzazione del personale del Servizio sanitario regionale possa avvenire «anche in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno del personale; nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale «contrattualizzato a qualunque titolo», anziché di quello che sia stato reclutato «con contratti a tempo determinato», diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e quindi limitatamente alle parole «tecnico ed amministrativo»; infine, nella parte in cui prevede che i 18 mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente ratione temporis . La legge regionale impugnata dal Governo interviene in ambiti di competenza legislativa esclusiva statale (ordinamento civile) e concorrente (coordinamento della finanza pubblica), mentre al legislatore regionale è consentito soltanto di dare attuazione alla procedura prevista dalla normativa statale nel rispetto dei limiti ivi indicati. Al contrario, nel caso in esame si introduce una forma di stabilizzazione non consentita, attraverso la trasformazione di contratti precari di lavoratori in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, così incidendo sul rapporto precario già in atto e, in particolare, sugli aspetti connessi alla sua durata. Tutto ciò in violazione dei limiti introdotti dal legislatore statale al fine di porre un argine al rischio di un'indiscriminata stabilizzazione di personale c.d. precario dei ruoli sanitario e socio-sanitario, in modo da contemperare l'indiscutibile necessità di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19 con l'esigenza di contenere la spesa per il personale delle strutture del servizio sanitario regionale, nel rispetto altresì del principio in materia di pubblico concorso. Tenuto conto che le disposizioni regionali impugnate non hanno trovato attuazione, la Regione può quindi provvedere alla stabilizzazione del personale tenendo conto della sopravvenuta normativa statale. ( Precedenti: S. 76/2023 - mass. 45476; S. 250/2021 - mass. 44429; S. 195/2021 - mass. 44305; S. 194/2020 - mass. 43033 ).

Massima n. 45536

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma , Cost., in relazione all'art. 1, comma 268, lett. c ), della legge n. 234 del 2021, l'art. 1 della legge reg. Molise n. 13 del 2022, nella parte in cui prevede di avviare procedure selettive riservate per l'assunzione di personale del Servizio sanitario regionale, «in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno del personale; nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, quindi limitatamente alle parole «tecnico e amministrativo»; infine, nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente ratione temporis . La legge regionale impugnata dal Governo prevede di avviare procedure selettive in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale, ai termini per calcolare l'anzianità e ai ruoli cui riservare le menzionate procedure selettive. In tal modo, sono violati i criteri introdotti dal legislatore, volti a contemperare l'indiscutibile necessità di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19 con l'altrettanto pressante esigenza di contenere la spesa per il personale delle strutture del servizio sanitario regionale, nel rispetto dei principi posti in materia di pubblico concorso. Il legislatore regionale, nell'avviare procedure selettive riservate deve, dunque, attenersi ai criteri stabiliti dallo Stato nell'esercizio della competenza legislativa a dettare principi di coordinamento della finanza pubblica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 13 (Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234), nella parte in cui prevede che la procedura di stabilizzazione ivi delineata possa avvenire «anche in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno del personale; nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale anche al personale «contrattualizzato a qualunque titolo», anziché del personale che sia stato reclutato «con contratti a tempo determinato», diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e quindi limitatamente alle parole «tecnico ed amministrativo»; infine, nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente ratione temporis;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Molise n. 13 del 2022, nella parte in cui prevede di avviare procedure selettive riservate, «in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno del personale; nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, quindi limitatamente alle parole «tecnico e amministrativo»; infine, nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente ratione temporis.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 maggio 2023.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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