Corte costituzionale
Sentenza n. 82/2023
Corte cost., sent. 2 maggio 2023, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 82/2023
- Data di deposito
- 2 maggio 2023
- Data di decisione
- 21 febbraio 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:82
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 4 del 11 marzo 2022
- art. 6, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 4 del 11 marzo 2022
Parametri
- art. 81, comma 3, Costituzione
- art. 17, comma 3, legge n. 196 del 31 dicembre 2009
- art. 19, legge n. 196 del 31 dicembre 2009
Massime
Massima n. 45539
La legge regionale deve essere corredata, ai sensi dell'art. 81, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, dalla relazione tecnica e dei relativi allegati, anche laddove introduca una clausola di invarianza finanziaria, in quanto quest'ultima non può tradursi in una mera clausola di stile. Laddove, infatti, la nuova spesa sia ritenuta sostenibile senza ricorrere all'individuazione di ulteriori risorse, la pretesa autosufficienza non può essere affermata apoditticamente, ma deve essere corredata da un'adeguata dimostrazione economico-contabile, consistente nell'esatta quantificazione delle risorse disponibili e della loro eventuale eccedenza utilizzabile per la nuova o maggiore spesa, i cui oneri devono essere specificamente quantificati per dimostrare l'attendibilità della copertura. ( Precedente: S. 115/2012 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 17 della legge n. 196 del 2009, l'art. 6, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022, che ha previsto nuovi interventi senza l'apposita relazione tecnica e i relativi allegati, così compromettendo la necessaria quantificazione della copertura finanziaria. La relazione tecnica, infatti, è chiamata a quantificare le entrate e gli oneri introdotti, individuando le relative coperture e specificando, per la spesa corrente e per le minori entrate, gli oneri annuali e, per le spese in conto capitale, la modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi previsti).
Massima n. 45540
Le spese pluriennali a carattere continuativo, facoltative e non obbligatorie, introdotte da disposizioni regionali non necessitano di una immediata quantificazione, in quanto l'onere annuale può essere quantificato con la legge di bilancio dei singoli esercizi. Resta fermo che la loro attuazione dovrà essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale, recante adeguata quantificazione e relativa copertura. (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. in relazione all'art. 19 della legge n. 196 del 2009, dell'art. 6, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022, che prevede interventi volti alla diffusione del mototurismo con mezzi ecologici, idonei al trasporto dei disabili e sicuri. La disposizione impugnata introduce spese facoltative e non obbligatorie per le quali, in aderenza all'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, che viene espressamente richiamato dalla legge regionale e che costituisce disposizione specificativa dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'onere annuo può essere quantificato con la legge di bilancio dei singoli esercizi. Qualunque sua attuazione dovrà, invece, essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale recante adeguata quantificazione e relativa copertura). ( Precedenti: S. 57/2023 - mass.45445; S. 48/2023 - mass.45377; S. 226/2021 - mass.44387 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 11 marzo 2022, n. 4 (Interventi a favore del mototurismo);
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022, promossa, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 17, commi 1 e 3, e 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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