Corte costituzionale

Sentenza n. 81/2023

Corte cost., sent. 2 maggio 2023, n. 81

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
81/2023
Data di deposito
2 maggio 2023
Data di decisione
21 marzo 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:81

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione Molise n. 2 del 25 marzo 2022
  • legge della Regione Molise n. 2 del 25 marzo 2022

Parametri

Massime

Massima n. 45457

La legge regionale che riconosca un debito fuori bilancio deve imputarlo a quello in cui esso è stato riconosciuto, pena il contrasto con i principi contabili - di cui al d.lgs. n. 118 del 2011, aventi natura di norma interposta rispetto all'evocato parametro costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - dell'annualità del bilancio e di necessaria individuazione delle risorse finanziarie per sostenere le spese conseguenti al riconoscimento di simili debiti. ( Precedente: S. 51/2023 - mass.45433 - 45434 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e , Cost., l'art. 2 della legge reg. Molise n. 2 del 2022, che ha disposto la copertura dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive rese dalla Corte d'Appello di Campobasso, mediante una variazione delle poste contabili dell'esercizio di bilancio 2021. La disposizione impugnata dal Governo viola il d.lgs. n. 118 del 2011 e, in dettaglio, il principio contabile generale dell'annualità del bilancio di cui al par. 1 dell'Allegato 1).

Massima n. 45458

Le norme statali dettate in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici vincolano tutti gli enti territoriali, in quanto finalizzate a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. ( Precedenti: S. 44/2021 - mass. 43707; S. 130/2020 - mass. 43489 ). Gli enti territoriali sono tenuti ad attenersi ai principi contabili statali contenuti nel d.lgs. n. 118 del 2011, in quanto i medesimi costituiscono espressione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, volta a rendere i sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche aggregabili, omogenei e confrontabili, e ad attribuire gradualmente ad essi una fisionomia più rigorosa, secondo un linguaggio che impedisca al pluralismo istituzionale di trasformarsi in una ingestibile moltitudine di monadi contabili. ( Precedenti: S. 268/2022 - mass. 45257; S. 168/2022 - mass. 44969; S. 184/2016 - mass. 38970 ).

Massima n. 45459

È dichiarata costituzionalmente illegittima, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, il resto della legge reg. Molise n. 2 del 2022. L'art. 1, che riconosce i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, è infatti in rapporto di stretta connessione funzionale con la norma di copertura dichiarata costituzionalmente illegittima (art. 2); l'art. 3 disciplina l'entrata in vigore dell'intera legge regionale; la Tabella A allegata, infine, è disposizione meramente descrittiva che si limita a evidenziare i debiti riconosciuti dal citato art. 1. ( Precedenti: S. 209/2022 - mass. 45125 - 45126 - 45127; S. 200/2022 - mass. 44980; S. 217/2015 - mass. 38584; S. 68/2014 - mass. 37826 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 2 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Molise n. 2 del 2022;

3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Molise n. 2 del 2022;

4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale della Tabella A) allegata alla legge reg. Molise n. 2 del 2022.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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