Corte costituzionale

Sentenza n. 77/2023

Corte cost., sent. 20 aprile 2023, n. 77

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
77/2023
Data di deposito
20 aprile 2023
Data di decisione
22 febbraio 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:77

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, lett. b), legge della Regione Liguria n. 10 del 29 giugno 2004

Parametri

Massime

Massima n. 45453

In base all'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio. Non è dunque sufficiente che il terzo sia titolare di un interesse qualificato, il quale possa essere toccato dagli effetti della sentenza di accoglimento, ma deve sussistere un nesso diretto tra la sua posizione e l'oggetto del giudizio a quo , poiché l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia costituzionale sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che detta pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo . ( Precedenti: S. 181/2022; S. 236/2021 - mass. 44368; ordinanza allegata alla S. 218/2021; ordinanza allegata alla S. 210/2021, ordinanza allegata alla S. 180/2021 ). (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 5, comma 1, lett. b , della legge reg. Liguria n. 10 del 2004, è dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio dell'Azienda regionale territoriale per l'edilizia della Provincia di Savona - ARTE Savona. L'interveniente non illustra il nesso qualificato che sussisterebbe fra la sua posizione e il rapporto oggetto del giudizio a quo , ma si limita a lamentare le conseguenze che la sentenza di accoglimento potrebbe produrre sulle procedure da essa gestite, che tuttavia rappresenterebbero un mero effetto "riflesso" dell'incidente di costituzionalità sulla legge regionale censurata).

Massima n. 45454

I criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio. ( Precedente: S. 44/2020 - mass. 43051 ). Di fronte a norme che differenziano alcuni soggetti dagli altri ai fini dell'accesso a una prestazione sociale, gli argomenti relativi all'eguaglianza e quelli relativi alla ragionevolezza si sovrappongono e si intrecciano, costituendo la ragionevolezza, oltre che canone autonomo di legittimità della legge, anche - e prima ancora - criterio applicativo del principio di eguaglianza. Poiché la ratio del servizio di edilizia residenziale pubblica è il soddisfacimento del bisogno abitativo, la condizione di previa residenza protratta dei suoi destinatari non presenta con esso alcuna ragionevole connessione, risolvendosi semplicemente in una soglia rigida che porta a negare l'accesso all'ERP a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente (quali ad esempio condizioni economiche, presenza di disabili o di anziani nel nucleo familiare, numero dei figli), ciò che è incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale. Né lo stesso "radicamento" territoriale, quand'anche fosse adeguatamente valutato, potrebbe assumere importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno, perché sarebbe irragionevole che anche i soggetti più bisognosi siano esclusi a priori dall'assegnazione degli alloggi solo perché non offrirebbero sufficienti garanzie di stabilità. ( Precedenti: S. 199/2022 - mass. 45087; S. 281/2020 - mass. 42947; S. 9/2021 - mass. 43556; S. 7/2021 - mass. 43549 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 5, comma 1, lett. b , della legge reg. Liguria n. 10 del 2004, limitatamente alle parole «da almeno cinque anni». La disposizione censurata dal Tribunale di Genova stabilisce che tra i requisiti del nucleo familiare per partecipare all'assegnazione degli alloggi di edilizia economica popolare ci sia quello di 5 anni di residenza nei Comuni del bacino interessato dal bando per l'accesso agli alloggi ERP, determinando così una irragionevole disparità di trattamento rispetto a tutti i soggetti, stranieri o italiani che siano, privi del requisito previsto dalla disposizione censurata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Liguria 29 giugno 2004, n. 10, recante «Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)», limitatamente alle parole «da almeno cinque anni»;

2) dichiara inammissibile l'intervento dell'Azienda regionale territoriale per l'edilizia della Provincia di Savona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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