Corte costituzionale
Sentenza n. 75/2023
Corte cost., sent. 18 aprile 2023, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 75/2023
- Data di deposito
- 18 aprile 2023
- Data di decisione
- 23 febbraio 2023
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:75
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione siciliana n. 3 del 18 marzo 2022
- art. 1, comma 3, legge della Regione siciliana n. 3 del 18 marzo 2022
- art. 2, legge della Regione siciliana n. 3 del 18 marzo 2022
- art. 3, legge della Regione siciliana n. 3 del 18 marzo 2022
- art. 4, legge della Regione siciliana n. 3 del 18 marzo 2022
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
- Accordo di Lisbona, 131 del 31 ottobre 1958
- Atto di Ginevra, 131 del 20 maggio 2015
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. a), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- Regolamento UE n. 1151 del 21 novembre 2012
- Regolamento UE n. 1308 del 17 dicembre 2013
- Regolamento UE n. 787 del 17 aprile 2019
Massime
Massima n. 45474
La questione proposta in via principale, rispetto alla quale difetti la necessaria piena corrispondenza tra il ricorso e la delibera del Consiglio dei ministri che l'ha autorizzato, è inammissibile. Infatti, l'omissione di qualsiasi accenno a un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione dell'organo politico comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo. (Precedenti: S. 199/2020 - mass. 42730; S. 232/2017 - mass. 41701).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., all'art. 14 dello statuto e all'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale del 31 ottobre 1958, degli artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2022, le quali, rispettivamente, istituiscono le denominazioni comunali, cosiddette De.Co.; prevedono il registro regionale telematico dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co.; regolano tali denominazioni e tale registrazione facendone l'oggetto di un procedimento basato sulla verifica della rispondenza del prodotto ad un disciplinare. Nella relazione allegata alla delibera di determinazione a impugnare la legge regionale manca la deduzione della violazione della competenza esclusiva statale nella materia «tutela della concorrenza». Per la stessa ragione è parimenti inammissibile la deduzione del parametro interposto costituito dall'Accordo di Lisbona, come modificato e integrato con il c.d. Atto di Ginevra, trattandosi di fonte normativa internazionale non indicata nella delibera di autorizzazione all'impugnazione.
Massima n. 45475
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2022, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo - in relazione ai regolamenti UE n. 1151/2012, n. 1308/2013 e n. 787/2019 - secondo, lett. a ), e terzo, Cost., e all'art. 14 dello statuto, i quali, rispettivamente, istituiscono le denominazioni comunali, c.d. De.Co. (art. 1, comma 1); prevedono il registro regionale telematico dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. (art. 1, comma 3, e art. 3, comma 1); regolano tali denominazioni e tale registrazione (art. 3, comma 2, lettere c e d). Se, per la giurisprudenza della Corte di giustizia, è preclusa alla legge regionale l'istituzione di marchi che attestano contestualmente la qualità e l'origine geografica di prodotti quando ciò produca effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, mediante la creazione di veri e propri marchi di qualità o anche solo di misure di effetto equivalente alla restrizione all'importazione, al contrario l'impugnata legge regionale non si limita a qualificare, in positivo, la De.Co., ma specifica anche, in negativo, che la De.Co. non è un marchio di qualità o di certificazione. Chi consegue l'attestazione di identità territoriale non ha, quindi, un diritto di privativa, né di esclusiva, e chi esibisce il logo del registro regionale De.Co. testimonia l'origine ed il legame storico culturale di un determinato prodotto con il territorio comunale, ma non acquisisce il diritto ad un "marchio" locale. Quindi la De.Co. è una mera attestazione di identità territoriale, che rientra a pieno nella nozione di indicazione geografica semplice, la quale non interferisce con le denominazioni registrate a livello europeo (DOP, IGP e STG). La natura di atto meramente ricognitivo comporta che gli atti istitutivi delle De.Co., quali la delibera del Consiglio comunale, il regolamento comunale, il disciplinare di produzione che reca i criteri per il riconoscimento De.Co., non potranno contenere sistemi di verifica della qualità delle produzioni locali come conseguenza dell'essere esse ottenute o realizzate in quel territorio. ( Precedenti: S. 242/2016 - mass. 39144; S. 66/2013 - mass. 37011; S. 191/2012 - mass. 36513; S. 86/2012 - mass. 36242; S. 372/2008 - mass. 32938; S. 368/2008 - mass. 32912; S. 213/2006 - mass. 30443 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 3 (Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22), promosse - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale del 31 ottobre 1958, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 (Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967), modificato e integrato con il cosiddetto Atto di Ginevra, a cui l'Unione europea ha aderito con la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio del 7 ottobre 2019 - dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2022, promosse, in riferimento all'art. 117, primo comma - in relazione ai regolamenti (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1151/2012 del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; e n. 787/2019 del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcol etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 - nonché all'art. 117, commi secondo, lettera a), e terzo, Cost., e all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 febbraio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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