Corte costituzionale
Sentenza n. 74/2023
Corte cost., sent. 17 aprile 2023, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 74/2023
- Data di deposito
- 17 aprile 2023
- Data di decisione
- 22 febbraio 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:74
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 2, legge della Regione Campania n. 8 del 22 aprile 2003
Parametri
Massime
Massima n. 45448
La parte non ancora costituita nel giudizio principale al momento in cui il giudice a quo rimette le questioni di legittimità costituzionale è comunque da ritenersi parte del giudizio principale, ai fini del processo costituzionale. Sono infatti "parti in causa", cui va notificata l'ordinanza di rimessione, tutti i soggetti fra i quali è in corso il giudizio principale, restando ininfluente se la parte si sia costituita. ( Precedente: S. 270/2010 ).
Massima n. 45449
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., l'art. 8, comma 2, della legge reg. Campania n. 8 del 2003, limitatamente alle parole «e non superiore ad una per ogni distretto sanitario di base». La disposizione censurata dal TAR Campania, nel determinare in maniera rigida la localizzazione delle residenze sanitarie assistenziali, attraverso un parametro di fabbisogno associato a un criterio impermeabile a ogni verifica in concreto, limita in maniera irragionevole e sproporzionata, oltre che discriminatoria, l'iniziativa economica privata. Essa, infatti, determina per legge, ai fini della verifica regionale di compatibilità del progetto che condiziona il rilascio da parte del comune dell'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura, la localizzazione delle residenze diurne per anziani, individuando il fabbisogno delle stesse in una sola struttura per distretto sanitario di base, con un automatismo irragionevole e sproporzionato. Alla irragionevole limitazione dell'iniziativa economica privata, che deriva da una disposizione insensibile al fabbisogno effettivo, si unisce il carattere sproporzionato del relativo sacrificio, che determina un ingiustificato effetto discriminatorio, non coerente neppure con un regime di concorrenza "amministrata". L'illegittimità costituzionale opera nel senso che resta possibile una valutazione in concreto, volta a verificare la compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture già presenti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Campania 22 aprile 2003, n. 8 (Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali Pubbliche e Private - RR.SS.AA.), limitatamente alle parole «e non superiore ad una per ogni distretto sanitario di base».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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