Corte costituzionale
Sentenza n. 7/2023
Corte cost., sent. 27 gennaio 2023, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 7/2023
- Data di deposito
- 27 gennaio 2023
- Data di decisione
- 23 novembre 2022
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- de PRETIS
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:7
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 65, legge della Regione Campania n. 5 del 6 maggio 2013
Parametri
Massime
Massima n. 45269
L'urbanistica e l'edilizia (tra cui, in particolare, rientra la disciplina degli interventi edilizi «abusivi»), vanno ricondotte alla materia di legislazione concorrente del governo del territorio, nella quale lo Stato ha il potere di fissare i principi fondamentali, mentre spetta alle Regioni emanare la normativa di dettaglio. ( Precedenti: S. 217/2022 - mass. 45117; S. 140/2018 - mass. 41395; S. 68/2018 - mass. 41441; S. 84/2017 - mass. 41190; S. 233/2015 - mass. 38605 ) .
Massima n. 45270
È dichiarata inammissibile, per inesatta individuazione del parametro costituzionale evocato nonché per il carattere contraddittorio e inadeguato della motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte d'appello di Napoli, sez. quinta pen., in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 1, comma 65, della legge reg. Campania n. 5 del 2013, nella parte in cui prevede che gli immobili acquisiti al patrimonio comunale possano essere destinati ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale e che i comuni stabiliscano i criteri di assegnazione riconoscendo, ad alcune condizioni, la precedenza a coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano detti cespiti. Il parametro evocato dal rimettente - la tutela dell'ambiente - non è conferente, in quanto la disposizione censurata - che disciplina gli interventi edilizi «abusivi» e, in particolare, la possibile conservazione e destinazione degli immobili - attiene all'edilizia e urbanistica, ricondotte al «governo del territorio». Inoltre, risulta manifestamente erroneo l'assunto che giustifica la rilevanza della questione, con conseguente carattere contraddittorio e inadeguato della relativa motivazione. ( Precedente: S. 140/2018 - mass. 41395 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)», sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli, sezione quinta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2022.
F.to:
Daria de PRETIS, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2023.
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo integrale
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