Corte costituzionale
Sentenza n. 69/2023
Corte cost., sent. 13 aprile 2023, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 69/2023
- Data di deposito
- 13 aprile 2023
- Data di decisione
- 22 febbraio 2023
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:69
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, lett. c), legge della Regione Lombardia n. 8 del 20 maggio 2022
- art. 3, comma 1, lett. g), legge della Regione Lombardia n. 8 del 20 maggio 2022
- art. 11, comma 1, lett. a), legge della Regione Lombardia n. 8 del 20 maggio 2022
- art. 13, comma 5, legge della Regione Lombardia n. 24 del 11 dicembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 45530
Con la riforma del Titolo V della Costituzione, la competenza legislativa in tema di polizia amministrativa locale, che era "concorrente", è divenuta "residuale", e appartiene perciò alla regione, come reso chiaro dall'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost., che assegna allo Stato la potestà legislativa esclusiva quanto a «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale». Ne deriva che le disposizioni che il legislatore statale ha posto a titolo di principi fondamentali della materia in precedenza "concorrente" hanno cessato di essere opponibili alla regione successivamente intervenuta sulla medesima materia nell'esercizio della propria competenza residuale. ( Precedenti: S. 141/ 2012; S. 167/2010 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h , Cost., dell'art. 3, comma 1, lett. c , e g , della legge reg. Lombardia n. 8 del 2022 che, rispettivamente, prevedono che la Regione, nell'ambito dei servizi di controllo finalizzati a garantire la sicurezza urbana anche con il concorso della polizia locale, ne favorisca il superamento dei confini territoriali di riferimento e che il patto locale di sicurezza urbana rappresenti uno degli strumenti per consentire l'operatività al di là dei detti confini. Non risultano, anzitutto, applicabili alla disciplina regionale impugnata i principi fondamentali dettati dal legislatore statale nella legge quadro n. 65 del 1986, quando la polizia amministrativa locale rientrava, prima della riforma del Titolo V, tra le materie "concorrenti". Inoltre, la prima delle disposizioni impugnate non interseca profili connessi alla repressione e prevenzione dei reati e non invade, pertanto, la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza; da ciò deriva che non è precluso al legislatore regionale disporre, con la seconda delle disposizioni impugnate, quanto di propria competenza per perseguire la medesima finalità). ( Precedente: S. 116/2019 - mass. 41874 ).
Massima n. 45531
La sicurezza in senso stretto, o "primaria", collegata alla attività di prevenzione e repressione dei reati o volta alla tutela dell'ordine pubblico, affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost., esclude espressamente dal suo ambito la «polizia amministrativa locale». ( Precedenti: S. 176/2021 - mass. 44084, S. 236/2020 - mass. 42815 ). In coerenza con il principio autonomistico, di cui all'art. 5 Cost., la tutela della sicurezza può assumere una dimensione pluralista; ad essa possono, infatti, essere affiancate funzioni corrispondenti a plurime competenze regionali e locali e alle possibili collaborazioni fra di esse e fra esse e i poteri dello Stato. Alle regioni, in particolare, può essere richiesto di realizzare, coordinare o promuovere azioni volte a migliorare le condizioni di vivibilità dei rispettivi territori, nell'ambito delle proprie competenze residuali o concorrenti, quali le politiche sociali e sanitarie, taluni vincoli o interventi a tutela della pubblica incolumità e la polizia locale («sicurezza integrata»). ( Precedenti: S. 177/2020 - mass. 43365; S. 285/2019 - mass. 40957 ).
Massima n. 45532
Se la disciplina della circolazione stradale va ricondotta, in generale, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di ordine pubblico e sicurezza - in quanto volta a prevenire la commissione di reati incidenti sulla incolumità personale -, tuttavia occorre valutare, per ciascuna disposizione che attenga a tale materia, le finalità e gli interessi coinvolti; la disciplina della revisione dei veicoli appartiene, ad esempio, anche alla materia della tutela dell'ambiente. (Precedenti: S. 129/2021 - mass. 43983; S. 77/2013 - mass. 37033; S. 223/2010; S. 428/2004 - mass. 29011).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. h, e sesto, Cost., dell'art. 11, comma 1, lett. a, della legge reg. Lombardia n. 8 del 2022 che, sostituendo il comma 5 dell'art. 13 della legge reg. Lombardia n. 24 del 2006, permette l'introduzione, con delibera della Giunta regionale, di strumenti tecnologici ulteriori, rispetto a quanto previsto dal comma 6-bis, per il controllo del rispetto delle limitazioni regionali alla circolazione dei veicoli. La disposizione regionale impugnata introduce uno strumento a garanzia dell'effettività delle misure necessarie a preservare la qualità dell'aria, allontanandosi, così, dal nucleo della prevenzione dei reati per dirigersi verso le competenze intrecciate della tutela dell'ambiente e della tutela della salute, peraltro non evocate dal rimettente. Il rinvio al citato comma 6-bis garantisce, inoltre, che i previsti ulteriori strumenti tecnologici rispettino la disciplina in materia di protezione dei dati personali e siano introdotti previa intesa con i competenti organi statali).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettere c) e g), e 11, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 20 maggio 2022, n. 8 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022), promosse, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera h), e sesto, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2023.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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