Corte costituzionale
Sentenza n. 68/2023
Corte cost., sent. 13 aprile 2023, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 68/2023
- Data di deposito
- 13 aprile 2023
- Data di decisione
- 22 febbraio 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:68
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, lett. c), legge della Regione Toscana n. 15 del 24 maggio 2022
Parametri
- legge n. 96 del 20 febbraio 2006
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 3, comma 1, legge n. 96 del 20 febbraio 2006
Massime
Massima n. 45528
La legge n. 96 del 2006 sull'agriturismo incide su una serie di ambiti materiali, alcuni di competenza legislativa residuale delle regioni (agricoltura e turismo), altri di competenza legislativa concorrente (governo del territorio, tutela della salute), altri ancora di competenza legislativa esclusiva dello Stato (tutela dell'ambiente e del paesaggio, tutela della concorrenza); pertanto le regioni, allorquando la disciplina su cui intervengono incida sulle relative materie di competenza legislativa statale, esclusiva o concorrente, devono uniformarsi unicamente ai princìpi, contenuti nella legge indicata, espressione di dette potestà. ( Precedenti: S. 96/2012; S. 339/2007 ).
Massima n. 45529
Interventi di trasformazione del territorio che, pur rispettando gli strumenti urbanistici, si pongono in contrasto con il principio fondamentale dettato dall'art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006 - il quale esclude che possano essere destinati ad attività agrituristiche edifici costruiti ad hoc , non «già esistenti sul fondo» prima dell'inizio delle attività - comportano un'alterazione dell'ambiente agreste, a vantaggio delle esigenze del turismo e dell'attività ricettiva. ( Precedenti: S. 96/2012 - mass. 36262 e 36263 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 7, comma 1, della legge reg. Toscana n. 15 del 2022 che consente, in aggiunta alle possibilità già previste dall'art. 17, comma 1, lett. c , della legge reg. Toscana n. 30 del 2003, di utilizzare, per lo svolgimento dell'attività agrituristica, volumetrie trasferite da altri lotti purché volte a realizzare addizioni volumetriche o edifici in prossimità di altri già esistenti e non siano necessarie opere di urbanizzazione primaria. La disposizione impugnata dal Governo - consentendo l'utilizzo delle dette volumetrie trasferite provenienti da una localizzazione diversa da quella in cui si svolge l'attività agrituristica e per la realizzazione di strutture diverse e autonome rispetto a quelle originarie - viola il principio fondamentale della preesistenza dell'edificio nel fondo, dettato dall'art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006. Anziché rispondere all'esigenza di recupero del patrimonio immobiliare esistente, i relativi interventi edilizi risultano, pertanto, volti ad ampliare l'area destinata all'attività agrituristica. La disposizione, inoltre, non specifica che il trasferimento di volume possa essere effettuato una sola volta, consentendo così - sia pure nei limiti di densità stabiliti dai piani urbanistici e territoriali - di realizzare interventi di ampliamento su edifici la cui volumetria era stata già aumentata).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15 (Disciplina dell'oleoturismo e dell'ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2023.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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