Corte costituzionale
Sentenza n. 64/2023
Corte cost., sent. 7 aprile 2023, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/2023
- Data di deposito
- 7 aprile 2023
- Data di decisione
- 7 marzo 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Regione siciliana n. 8 del 13 aprile 2022
- art. 4-bis, legge della Regione siciliana n. 8 del 13 aprile 2022
- art. 1, legge della Regione siciliana n. 8 del 13 aprile 2022
- art. 2, legge della Regione siciliana n. 8 del 13 aprile 2022
- art. 3, legge della Regione siciliana n. 8 del 13 aprile 2022
- art. 5, legge della Regione siciliana n. 8 del 13 aprile 2022
Parametri
Massime
Massima n. 45493
Sono ammissibili le questioni promosse in via principale avverso interi atti legislativi, sempre che le leggi impugnate siano caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure; le censure relative a un intero testo legislativo sono, infatti, intelligibili e motivate quando trovano corrispondenza in un corpo normativo rispetto ad esse omogeneo. ( Precedenti: S. 37/2021 - mass. 43647; S. 236/2020 - mass. 42814; S. 143/2020 - mass. 43406; S. 128/2020 - mass. 43486; S. 194/2019 - mass. 42904 ).
Massima n. 45494
L'art. 81 Cost. impone che ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i mezzi per farvi fronte, in quanto la mancata considerazione degli oneri rende costituzionalmente illegittima una legge, per mancanza di copertura, non soltanto per spese obbligatorie, ma anche se per oneri solo "ipotetici". (Precedenti: S. 187/2022; S. 155/2022 - mass. 45010; S. 163/2020 - mass. 43309; S. 307/2013 - mass. 37548).Il legislatore regionale non può sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira, per cui la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri. (Precedenti: S. 244/2020 - mass. 43125; S. 183/2016; S. 307/2013 - mass. 37548; S. 131/2012 - mass. 36340).Il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte; ciò nondimeno esistono plurime disposizioni puntualmente attuative del precetto costituzionale fra le quali l'art. 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011. (Precedenti: S. 200/2022 - mass. 44979; S. 124/2022 - mass. 44884; S. 226/2021 - mass. 44387; S. 235/2020 - mass. 42572; S. 26/2013).L'allegazione della relazione tecnica agli atti normativi che comportino conseguenze finanziarie è necessaria, ai fini di escludere la violazione del parametro costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost., anche in presenza di una legge regionale munita di clausola di neutralità finanziaria (Precedenti: S. 124/2022 - mass. 44884; S. 163/2020; S. 227/2019 - mass. 40866).(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. - gli artt. 4 e 4-bis, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2022 i quali, rispettivamente, prevedono l'adozione, entro il 30 giugno di ogni anno, ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge per il primo anno, di un programma con cui sono individuati gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669, di durata quinquennale articolato per annualità e che alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte nei limiti degli stanziamenti del bilancio della Regione, con risorse regionali ed extraregionali. Entrambe le disposizioni impugnate dal Governo violano l'art. 81, terzo comma, Cost., concernente l'obbligo per ogni legge comportante maggiori oneri di provvedere ai mezzi finanziari per farvi fronte: la prima, infatti, comporta oneri e conseguenti spese aggiuntive necessarie alla realizzazione delle attività previste dal disposto programma; mentre la seconda non è idonea, per la genericità della sua formulazione, a garantire con il necessario grado di certezza che ogni spesa cui essa si riferisce trovi adeguata copertura. Né l'individuazione della copertura è desumibile dalla relazione tecnica, da allegare agli atti che comportino conseguenze finanziarie, che nel caso è mancante).
Massima n. 45495
Il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. non opera per le disposizioni prive del carattere di prescrittività e vincolatività in relazione al possibile impiego di risorse, le quali non stabiliscono interventi idonei a recare nuovi oneri per il bilancio regionale; le stesse - pur munite di effetto precettivo, in quanto prevedono degli interventi - tuttavia li demandano all'adozione di successive misure o futuri adempimenti, lasciando così inalterate le prerogative di impiego delle risorse già previste dalla normativa. (Precedente: S. 170/2020).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., degli artt. 1, 2, 3 e 5, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2022 che, complessivamente, contengono le finalità dell'intervento normativo istitutivo della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna e gli strumenti per perseguirle. Dichiarato costituzionalmente illegittimo il programma di cui agli artt. 4 e 4-bis, dette disposizioni, non autorizzano alcuna spesa aggiuntiva - per cui non sono foriere di nuovi oneri a carico della Regione - né istituiscono, per il futuro, spese a carattere obbligatorio. Resta comunque fermo che qualunque attuazione di tale normazione di indirizzo dovrà essere supportata da idonea disposizione di legge regionale, recante adeguata quantificazione e relativa copertura. (Precedenti: S. 57/2023; S. 48/2023 - mass. 45378; S. 170/2020 - mass. 43348).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2022;
riuniti i giudizi;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 4-bis, della legge della Regione Siciliana 13 aprile 2022, n. 8 (Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669), il secondo dei quali introdotto dall'art. 12, comma 58, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024);
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2022, promosse, in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2022.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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