Corte costituzionale
Sentenza n. 61/2023
Corte cost., sent. 6 aprile 2023, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 61/2023
- Data di deposito
- 6 aprile 2023
- Data di decisione
- 7 febbraio 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:61
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge della Regione siciliana n. 1 del 21 gennaio 2022
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 45492
La disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, come delineata dal d.lgs. n. 165 del 2001, rientra nella materia «ordinamento civile», riservata dall'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. (Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45050; S. 70/2022 - mass. 44856).Le norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica - tra cui l'art. 36 t.u. pubblico impiego che regolamenta le forme di impiego flessibili nella p.a., compreso il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - costituiscono limiti anche per l'esercizio delle competenze legislative esclusive delle regioni a statuto speciale. (Precedenti: S. 168/2018 - mass. 40129; S. 265/2013).I profili concernenti l'assunzione e l'inquadramento del personale pubblico privatizzato, riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, comportano l'applicabilità anche alle regioni ad autonomia speciale dell'art. 36, comma 2, t.u. pubblico impiego, nella parte in cui introduce il limite delle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale che devono sussistere per giustificare la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. (Precedenti: S. 43/2020 - mass. 42978; S. 217/2012 - mass. 36616).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. l, Cost., 14 e 17 dello statuto reg. Siciliana, l'art. 10 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022, nella parte in cui prevede la proroga per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 del comma 8-bis dell'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 12 de 1989, come introdotto dall'art. 17, comma 1, lett. a, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017, che ha attribuito all'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia la facoltà di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con i lavoratori licenziati dall'ARAS - per far fronte alla situazione determinatasi a seguito del suo fallimento - attingendo da un albo appositamente costituito a tali fini. La disposizione impugnata dal Governo, da un lato, viola i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 36, comma 2, t.u. pubblico impiego per il ricorso ai contratti a tempo determinato - esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale - ed eccede i complessivi limiti di durata massima stabiliti per i medesimi da disciplina statale e contrattazione collettiva; dall'altro, dettando una disciplina dell'impiego flessibile nella pubblica amministrazione difforme da quella dello stesso art. 36, comma 2, eccede dalla competenza legislativa regionale statutaria in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022), nella parte in cui stabilisce che continui ad applicarsi per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 il comma 8-bis dell'art. 6 della legge della Regione Siciliana 5 giugno 1989, n. 12 (Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffusive e contributi alle associazioni degli allevatori), come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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