Corte costituzionale

Sentenza n. 58/2023

Corte cost., sent. 3 aprile 2023, n. 58

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
58/2023
Data di deposito
3 aprile 2023
Data di decisione
8 febbraio 2023
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:58

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 4 del 2 maggio 2022
  • art. 4, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 4 del 2 maggio 2022
  • art. 4, comma 5, legge della Provincia autonoma di Trento n. 4 del 2 maggio 2022
  • art. 5, legge della Provincia autonoma di Trento n. 4 del 2 maggio 2022
  • art. 7, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 4 del 2 maggio 2022
  • art. 7, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 4 del 2 maggio 2022
  • art. 7, comma 3, legge della Provincia autonoma di Trento n. 4 del 2 maggio 2022
  • art. 10, legge della Provincia autonoma di Trento n. 4 del 2 maggio 2022
  • art. 114, legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 4 agosto 2015

Parametri

Massime

Massima n. 45394

Nei giudizi in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto d'impugnazione, poiché l'omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione dell'organo politico comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso. ( Precedenti: S. 128/2018 - mass. 41387; S. 154/2017 - mass. 41790; S. 239/2016 - mass. 39126; S. 110/2016 - mass. 38868; S. 46/2015 - mass. 38289; S. 198/2012 - mass. 36530 ). L'impugnazione avverso una disposizione regionale che arrechi pregiudizio alle attribuzioni statali, incidendo su materie rientranti nelle competenze legislative dello Stato, deve essere adeguatamente motivata e, a supporto delle censure prospettate, deve chiarire il meccanismo attraverso cui si realizza il preteso vulnus lamentato; in particolare, quando il vizio sia prospettato in relazione a norme interposte specificamente richiamate è necessario evidenziare la pertinenza e la coerenza di tale richiamo rispetto al parametro evocato. ( Precedenti: S. 281/2020 - mass. 42937; S. 232/2019 - mass. 40824; S. 71/2022 - mass. 44789 ).

Massima n. 45395

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale, e all'art. 117, commi primo, secondo, lett. s ), e terzo, Cost. dell'art. 4, commi 1, 2 e 5, della legge prov. autonoma di Trento n. 4 del 2022, che detta norme sull'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, consentendo ai comuni di individuare ulteriori aree idonee mediante una variante semplificata al Piano regolatore generale (PRG). Quanto al primo dei parametri evocati, esso è fugacemente richiamato solo nella premessa generale del ricorso, senza poi essere citato, né tantomeno argomentato, all'interno dei singoli motivi di doglianza. Con riferimento al secondo parametro evocato, esso non è richiamato dalla deliberazione a impugnare, né può considerarsi meramente ancillare all'art. 117, terzo comma, Cost., con possibilità, in tesi, di ritenere sussistente la volontà dell'organo politico di impugnare la disposizione provinciale anche sotto tale profilo. Quanto al terzo parametro evocato, il regime dell'autorizzazione unica va inserito nel complessivo contesto delle norme delineate sia dal d.lgs. n. 387 del 2003, sia dalle linee guida ministeriali di cui d.m. 10 settembre 2010, che costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria, e che hanno natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. In tale quadro, nella materia concorrente dell'energia le autonomie speciali dotate di competenza statutaria in materia di tutela del paesaggio possono individuare aree e siti non idonei alla installazione degli impianti al di fuori delle prescrizioni contenute nelle linee guida, ma sempre all'interno dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale. Il ricorrente invece non si è adeguatamente confrontato con la portata del d.lgs. n. 199 del 2021, mancando di verificare in quali termini il nuovo sistema di individuazione delle aree potesse considerarsi già efficace; ancor prima, il ricorrente non ha adeguatamente ricostruito gli effettivi margini di autonomia che, per questo specifico profilo, devono oggi considerarsi assegnati alle due Province autonome, anche in ordine alla corretta tempistica dell'intervento del legislatore provinciale. ( Precedenti: S. 27/2023 - mass. 45337; S. 216/2022 - mass. 45114; S. 121/2022 - mass. 44902; S. 77/2022 - mass. 44822; S. 11/2022 - mass. 44476; S. 177/2021 - mass. 44094; S. 46/2021 - mass. 43712; S. 106/2020 - mass. 42993; S. 286/2019 - mass. 40965; S. 69/2018 - mass. 40784; S. 275/2012 - mass. 36780 ; S. 224/2012 - mass. 36638; S. 99/2012 - mass. 36270; S. 275/2011 - mass. 35873 ).

Massima n. 45396

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale e all'art. 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, dell'art. 5 della legge prov. Trento n. 4 del 2022, nella formulazione antecedente all'integrazione disposta con l'art. 19, comma 2, della legge prov. Trento n. 7 del 2022, che, in punto di regime autorizzatorio per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore a determinate soglie, stabilisce il regime della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e detta le relative norme procedimentali. La speciale procedura abilitativa "semplificata" (PAS), prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, è sussumibile nel modello procedimentale della SCIA di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990; analogamente, la DIA, così come la SCIA, si inseriscono in una fattispecie il cui effetto è pur sempre quello di legittimare il privato ad effettuare gli interventi edilizi. Deve quindi concludersi che la SCIA introdotta dalle norme provinciali impugnate non presenta alcuna sostanziale differenza rispetto alla PAS: il legislatore provinciale ha solo utilizzato la denominazione «SCIA» per riferirsi all'atto che segna l'inizio di un procedimento caratterizzato - nel raffronto con il citato art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011 - dalle medesime scansioni e dai medesimi poteri di intervento inibitorio del comune. ( Precedenti: S. 49/2016 - mass. 38768; S. 121/2014 - mass. 37921; S. 188/2012 - mass. 36507; S. 164/2012 - mass. 36442 ).

Massima n. 45397

Sono dichiarate inammissibili, per assenza di argomentazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. s ), Cost., dell'art. 5 della legge prov. Trento n. 4 del 2022, nella formulazione antecedente all'integrazione disposta con l'art. 19, comma 2, della legge prov. Trento n. 7 del 2022, che consente la libera installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, e delle relative opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, sia sulle coperture delle costruzioni esistenti, sia a terra nelle pertinenze delle costruzioni medesime e salvo il rispetto di alcune misure di mitigazione. Quanto al primo dei parametri evocati, esso è fugacemente richiamato solo nella premessa generale del ricorso, senza poi essere citato, né tantomeno argomentato, all'interno dei singoli motivi di doglianza; quanto al secondo, esso non è richiamato dalla deliberazione adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Massima n. 45398

Sono dichiarate inammissibili, per la genericità della ricostruzione operata, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale e all'art. 117, commi primo e secondo, lett. s ) e m ), Cost., dell'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge prov. Trento n. 4 del 2022, che introduce un regime di liberalizzazione per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, consentendo di procedere senza necessità di alcun atto amministrativo di assenso, comunque denominato, con esplicito esonero anche dall'autorizzazione paesaggistica. Quanto al primo dei parametri evocati, esso è fugacemente richiamato solo nella premessa generale del ricorso, senza poi essere citato, né tantomeno argomentato, all'interno dei singoli motivi di doglianza. Quanto al secondo, in base alle norme statali richiamate dal ricorrente, l'installazione, con qualunque modalità, nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, ovvero su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal cod. beni culturali. Dal canto suo, la disposizione impugnata, nell'includere l'autorizzazione paesaggistica tra gli atti di assenso amministrativo da cui si prescinde per dette installazioni, fa tuttavia esplicitamente salva l'acquisizione delle autorizzazioni previste, tra le altre, dalle norme di settore a tutela dei beni ambientali, le quali assoggettano ad autorizzazione paesaggistica determinate categorie di beni ambientali. La disciplina provinciale così costituisce espressione della potestà legislativa primaria che lo statuto di autonomia riconosce alle Province autonome di Trento e di Bolzano nella materia «tutela del paesaggio», che deve esercitarsi entro i limiti indicati dall'art. 4 del medesimo statuto (il quale richiama, in particolare, il limite delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica»). Tanto premesso, sarebbe stato preciso onere del ricorrente illustrare compiutamente la disciplina che sovraintende alla classificazione dei beni oggetto di tutela paesaggistica nella Provincia autonoma di Trento, poi raffrontato con le previsioni statali di tutela, al fine di individuare le ragioni per le quali, a suo avviso, la disciplina impugnata non assicurerebbe il medesimo livello di tutela che è previsto per i beni indicati dalle lett. b ) e c ) dell'art. 136 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Massima n. 45399

Sono dichiarate inammissibili, per eccessiva genericità, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge prov. Trento n. 4 del 2022, promosse dal governo in riferimento agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale e all'art. 117, commi primo e terzo, Cost., l'art. 10, che, nell'introdurre alcune modifiche all'art. 114 della legge prov. Trento n. 15 del 2015, stabilisce le modalità di alimentazione e di funzionamento degli impianti di biogas nelle aree destinate all'agricoltura. Quanto al primo dei parametri evocati, esso è fugacemente richiamato solo nella premessa generale del ricorso, senza poi essere citato, né tantomeno argomentato, all'interno dei singoli motivi di doglianza. Quanto al secondo, nessuno dei tre aspetti che formano oggetto della disposizione impugnata - ossia: la previsione che gli impianti devono essere alimentati con materiali e sostanze definiti dalla deliberazione della Giunta provinciale e con l'utilizzo prevalente di effluenti zootecnici prodotti dall'azienda, e che a tal fine essi rappresentano almeno il 70% del materiale che alimenta l'impianto - è considerato ex professo dalla normativa statale invocata, quale interposta, dal ricorrente. Rispetto al coacervo di disposizioni aventi portata generale (in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili) e, talvolta, più specifica (in materia di regime incentivante per gli impianti di biogas e loro raccordo con le misure PNRR), il ricorrente non ha precisato infatti quali fossero le norme da considerarsi effettivamente parametri interposti nella disamina della questione promossa, in tesi violate dalla previsione provinciale impugnata. ( Precedenti: S. 5/2022 - mass. 44460; S. 83/2018 - mass. 40488 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2 e 5, della legge della Provincia autonoma di Trento 2 maggio 2022, n. 4, recante «Misure per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e modifiche di disposizioni connesse», promosse, in riferimento agli artt. 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all'art. 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge prov. Trento n. 4 del 2022, nella formulazione antecedente all'integrazione disposta con l'art. 19, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 6 luglio 2022, n. 7, recante «Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022», promosse, in riferimento agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale e all'art. 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge prov. Trento n. 4 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale e all'art. 117, commi primo e secondo, lettere s) e m), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge prov. Trento n. 4 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale e all'art. 117, commi primo e terzo, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge prov. Trento n. 4 del 2022, nella formulazione antecedente all'integrazione disposta con l'art. 19, comma 2, della legge prov. Trento n. 7 del 2022, promossa, in riferimento agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale e all'art. 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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