Corte costituzionale
Sentenza n. 51/2023
Corte cost., sent. 28 marzo 2023, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/2023
- Data di deposito
- 28 marzo 2023
- Data di decisione
- 8 febbraio 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:51
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Molise n. 4 del 25 marzo 2022
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- Allegato 4/2, principio 9.1, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
Massime
Massima n. 45433
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione a sostegno della richiesta, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., in relazione al principio contabile applicato di cui al paragrafo 9.1 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 - dell'art. 1 della legge reg. Molise n. 4 del 2022, che riconosce la legittimità del debito fuori bilancio per euro 1.343.493,60 relativo al rimborso ai comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio Regionale 2011 e ne individua la copertura finanziaria a valere sull'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023. La censura non lamenta un vizio della legge regionale, ma dell'atto di impegno di spesa che l'ha preceduta, omettendo, peraltro, ogni riferimento all'art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, che si coordina con il principio contabile evocato. ( Precedenti: S. 119/2022 - mass. 44774; S. 176/2021 - mass. 44085 ).
Massima n. 45434
La legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve individuare nel bilancio le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese allo stesso conseguenti. Essa, pertanto, deve apprestare la relativa copertura facendo riferimento alle risorse finanziarie in quel momento effettivamente disponibili, da rinvenirsi nel bilancio di previsione che gestisce l'esercizio in cui la spesa è introdotta. L'individuazione della copertura delle spese deve essere contestuale alla previsione dell'onere, oltreché congrua e attendibile. ( Precedenti: S. 226/2021 - mass. 44388; S. 106/2021 - mass. 43888; S. 197/2019 - mass. 41882 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.117, secondo comma, lett. e , Cost., l'art. 1 della legge reg. Molise n. 4 del 2022, che, al comma 1, riconosce la legittimità del debito fuori bilancio per euro 1.343.493,60 relativo al rimborso ai comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio Regionale 2011 e, al comma 2, individua la copertura finanziaria nella Missione 1, Programma 7, Titolo1, a valere sull'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023. La disposizione regionale impugnata dal Governo, approvata nel marzo 2022 - individuando la copertura finanziaria per il citato riconoscimento di debito fuori bilancio sull'esercizio dell'anno precedente - contrasta con il principio dell'annualità del bilancio e viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Resta fermo che la Regione Molise è tenuta a provvedere tempestivamente a un nuovo riconoscimento dell'inevaso debito fuori bilancio nei confronti dei comuni). ( Precedente: S. 156/2021 - mass. 44065 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 4, recante «Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, lettera e), del d.lgs. 118/2011, relativi al rimborso ai Comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio regionale 2011»;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Molise n. 4 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione al principio contabile applicato di cui al paragrafo 9.1 dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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