Corte costituzionale
Sentenza n. 50/2023
Corte cost., sent. 24 marzo 2023, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/2023
- Data di deposito
- 24 marzo 2023
- Data di decisione
- 25 gennaio 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:50
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 1, lett. a), legge della Regione Lombardia n. 9 del 20 maggio 2022
- art. 21, comma 12, secondo periodo, legge della Regione Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 45427
In presenza di una manifestazione di volontà - quale, tra altre, il fatto che la relazione ministeriale, cui la delibera autorizzativa dell'impugnazione rinvia, rende evidente la volontà dell'organo politico di porre la questione concernente la violazione di un dato parametro - deve ritenersi ammissibile la censura ad esso relativa, anche se non espressamente riportato nella delibera. All'Avvocatura è infatti consentito effettuare una più puntuale indicazione dei parametri del giudizio, giacché la discrezionalità della difesa tecnica ben può integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura. ( Precedenti: S. 272/2020 - mass. 43246; S. 128/2018; S. 228/2017 - mass. 42083; S. 290/2009 - mass. 34061; S. 365/2007 - mass. 31760; S. 98/2007 - mass. 31148; S. 533/2002 - mass. 27488 ) .
Massima n. 45428
Nel sindacato di legittimità costituzionale in via principale vanno tenute presenti anche le possibili distorsioni applicative delle disposizioni legislative impugnate, a maggior ragione quando l'ambiguità semantica riguardi una disposizione regionale foriera di sostanziali dubbi interpretativi che rendono concreto il rischio di una lesione della competenza legislativa statale. ( Precedenti: S. 231/2019 - mass. 40825; S. 107/2017 - mass. 41204; S. 449/2005 - mass. 30008; S. 412/2004 - mass. 28964; S. 228/2003 - mass. 27953 ).
Massima n. 45429
La disciplina della bonifica dei siti contaminati va inquadrata nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, spettando alla disciplina statale tener conto degli altri interessi costituzionalmente rilevanti ad essa contrapposti; non ha fondamento, in tale ambito, la rivendicazione di una competenza legislativa delle regioni in relazione alla tutela della salute. ( Precedenti: S. 251/2021 - mass. 44411; S. 126/2018 - mass. 41340, n. 247/2009 - mass. 33819 e 33821; S. 214/2008 ). La disciplina dei rifiuti va ricondotta alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, affidata dall'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. ( Precedenti: S. 191/2022 - mass. 44977; S. 227/2020 - mass. 42658; S. 289/2019 - mass. 40971; S. 231/2019 - mass. 40825; S. 142/2019; S. 129/2019 - mass. 42298; S. 28/2019 - mass. 42182; S. 215/2018 - mass. 40908; S. 151/2018 - mass. 40000 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s , Cost., l'art. 12, comma 1, lett. a , della legge reg. Lombardia n. 9 del 2022, che prevede che le discariche per la messa in sicurezza permanente debbano essere realizzate in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale fissati dal cod. ambiente, in luogo del precedente «secondo i criteri e le modalità» ivi previsti. La norma regionale impugnata dal Governo viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: a fronte dell'interpretazione proposta dalla Regione risulta, invece, plausibile e persuasiva quella del ricorrente secondo cui essa concerna i rifiuti; ne deriva che l'attenuazione del vincolo al rispetto del cod. ambiente costituisce una violazione della relativa competenza statale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 20 maggio 2022, n. 9 (Legge di semplificazione 2022).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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