Corte costituzionale
Sentenza n. 47/2023
Corte cost., sent. 21 marzo 2023, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 47/2023
- Data di deposito
- 21 marzo 2023
- Data di decisione
- 7 febbraio 2023
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:47
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 7, legge n. 212 del 27 luglio 2000
Parametri
Massime
Massima n. 45372
Il procedimento tributario costituisce una species del procedimento amministrativo, ma, a differenza di quest'ultimo, non contiene previsioni generali in ordine alla formazione partecipata dell'atto impositivo che ne costituisce l'eventuale atto conclusivo.Nel procedimento di verifica fiscale in cui l'amministrazione attua il diritto dell'Unione europea, questa è tenuta ad osservare gli obblighi derivanti dal diritto a una buona amministrazione sancito dall'art. 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.Il contraddittorio endoprocedimentale, quale espressione del principio del "giusto procedimento" (in virtù del quale i soggetti privati dovrebbero poter esporre le proprie ragioni, in particolare prima che vengano adottati provvedimenti limitativi dei loro diritti), ha assunto un ruolo centrale nel nostro ordinamento, anche come criterio di orientamento non solo per l'interprete, ma prima ancora per il legislatore. Ciò vale anche in ambito tributario, dove il contraddittorio endoprocedimentale, da un lato, persegue lo scopo di "ottimizzare" l'azione di controllo fiscale, risultando così strumentale al buon andamento dell'amministrazione finanziaria; dall'altro, garantisce i diritti del contribuente, permettendogli di neutralizzare, sin dalla fase amministrativa, eventuali errori a lui pregiudizievoli. (Precedenti: S. 71/2015 - mass. 38337; S. 210/1995 - mass. 21484).(Nel caso di specie: è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata, dalla CTR della Toscana, sez. prima, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, nella parte in cui non estende il diritto al contraddittorio endoprocedimentale a tutte le modalità di accertamento in rettifica poste in essere dall'Agenzia delle entrate, se effettuate tramite verifiche "a tavolino". L'intervento additivo sollecitato dal giudice a quo non è costituzionalmente vincolato, perché non compete alla Corte costituzionale estendere, in via generale, il contraddittorio endoprocedimentale in un ambito riservato alla discrezionalità del legislatore, che ha introdotto distinti e variegati modelli di partecipazione del contribuente alla formazione dell'atto impositivo. Benché nel tempo si sia assistito a progressive e ripetute aperture del legislatore, che hanno reso obbligatorio, in un sempre più consistente numero di ipotesi, il contraddittorio endoprocedimentale, tuttavia ancora difetta, nel vigente sistema tributario, una disciplina positiva che generalizzi in capo all'amministrazione finanziaria l'obbligo di attivare tale contraddittorio. Poiché la mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, fin qui limitato a specifiche e ben tipizzate fattispecie, risulta ormai distonica rispetto all'evoluzione del sistema tributario, avvenuta sia a livello normativo che giurisprudenziale, spetta al legislatore il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, tenuto conto della pluralità di soluzioni possibili in ordine all'individuazione dei meccanismi con cui assicurare la formazione partecipata dell'atto impositivo, che ne modulino ampiezza, tempi e forme in relazione alle specifiche peculiarità dei vari procedimenti impositivi).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze