Corte costituzionale

Sentenza n. 45/2023

Corte cost., sent. 17 marzo 2023, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
45/2023
Data di deposito
17 marzo 2023
Data di decisione
6 febbraio 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:45

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 45424

Il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo, incluso quello esecutivo, che è volto a dare effettiva attuazione ai provvedimenti giurisdizionali. ( Precedenti: S. 176/2001 - mass. 26277; S. 387/1999 - mass. 24918; O. 28/2023 - mass. 45401; O. 168/2002 - mass. 26983; S. 321/1998 - mass. 24090; S. 128/2021, mass. 43960 ). Costituisce corollario del principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione l'esigenza che il giudice non subisca la forza della prevenzione derivante da precedenti valutazioni relative alla stessa res iudicanda . Nell'ambito del processo civile, il giudice è esposto alla forza della prevenzione allorché sia chiamato a ripercorrere l'identico itinerario logico seguito in altro grado dello stesso giudizio, dovendosi intendere con tale espressione anche la fase a contenuto impugnatorio, che si succede alla prima con carattere di autonomia e che si conclude con una pronuncia che attiene al medesimo oggetto e alle stesse valutazioni decisorie sul merito dell'azione proposta nella prima fase, ancorché avanti allo stesso organo giudiziario. ( Precedenti: S. 78/2015 - mass. 38354; S. 387/1999 - mass. 24918; O. 497/2002 - mass. 27441; S. 460/2005 - mass. 30033; S. 387/1999 - mass. 24918 ). Nell'ipotesi in cui la legge prevede un'incompatibilità del giudice a partecipare al giudizio per aver conosciuto della causa in un altro grado del processo, sussiste l'obbligo per il giudice dell'esecuzione di astenersi e la facoltà per le parti di ricusarlo, ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 52 cod. proc. civ. ( Precedenti: S. 460/2005 - mass. 30033; S. 387/1999 - mass. 24918 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 111, secondo comma, Cost., l'art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui stabilisce che, contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Il reclamo sollecita una revisio prioris instantiae , che devolve al collegio lo stesso tipo di valutazione sottesa al provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione, inscrivendo il giudizio di reclamo fra i procedimenti lato sensu impugnatori, così attraendolo nella cornice delle garanzie costituzionali in tema di terzietà-imparzialità del giudice, che si protendono sino al processo esecutivo. Precedenti: S. 128/2021 - mass. 43960; S. 522/2002 - mass. 27457 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 630, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui stabilisce che, contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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