Corte costituzionale
Sentenza n. 33/2023
Corte cost., sent. 28 febbraio 2023, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 33/2023
- Data di deposito
- 28 febbraio 2023
- Data di decisione
- 25 gennaio 2023
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- de PRETIS
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:33
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 4, legge n. 395 del 15 dicembre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 45423
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Puglia, in composizione monocratica, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma 4, della legge n. 395 del 1990, nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti per il personale a ordinamento militare, siano estesi in favore del personale della Polizia penitenziaria. La disposizione censurata - che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 101, della legge di bilancio n. 234 del 2021, si applica solo ai periodi antecedenti al 1° gennaio 2022, poiché da quella data la novella estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile quanto previsto per il personale militare - non determina un'ingiustificata disparità di trattamento. Il più favorevole trattamento riservato al personale militare - quanto al calcolo della quota retributiva della pensione nel sistema c.d. misto della riforma del 1995, nell'interpretazione accolta dalle sez. riunite della Corte dei conti - non può infatti assurgere a tertium comparationis , idoneo a implicare la necessaria estensione fin dall'epoca della smilitarizzazione (e quindi ex tunc ) della normativa speciale al personale della Polizia penitenziaria. Va pertanto rimarcata la distinzione, quanto al trattamento pensionistico, tra il personale a ordinamento civile e quello a ordinamento militare, come risulta dal d.P.R. n. 1092 del 1973, che li distingue nettamente, salvo che nelle disposizioni generali, stabilendo un trattamento pensionistico più favorevole per quello militare, in ragione della base pensionabile più elevata (44% in luogo di 35%), che il dipendente ottiene al compimento dell'età minima pensionabile. Né la riconosciuta specificità del ruolo delle Forze di polizia, estesa a tutto il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, con generale esclusione del personale a ordinamento civile, ridonda in violazione del principio di eguaglianza, stante l'ampia discrezionalità del legislatore in materia, esercitata in un più generale contesto in cui compete al legislatore, pur nel preminente rispetto dei diritti fondamentali, la razionalizzazione dei sistemi previdenziali, operazione che postula valutazioni e bilanciamenti di interessi contrapposti. ( Precedenti: S. 270/2022 - mass. 45187; S. 214/2022 - mass. 45065; S. 120/2018 - mass. 40506; S. 20/2018 - mass. 39784; S. 259/2017 - mass. 40562 ; S. 202/2008 - mass. 32551; O. 168/1995 - mass. 21424 ; O. 847/1988 - mass. 13770 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2023.
F.to:
Daria de PRETIS, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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