Corte costituzionale

Sentenza n. 32/2023

Corte cost., sent. 28 febbraio 2023, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
32/2023
Data di deposito
28 febbraio 2023
Data di decisione
25 gennaio 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
de PRETIS
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:32

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 3, legge della Regione Puglia n. 9 del 2 maggio 2017
  • art. 49, comma 1, legge della Regione Puglia n. 52 del 30 novembre 2019
  • art. 9, comma 1, legge della Regione Puglia n. 18 del 7 luglio 2020

Parametri

Massime

Massima n. 45350

Ai fini dell'apprezzamento del requisito della rilevanza nei giudizi incidentali, è fondamentale la valutazione che il giudice a quo deve effettuare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale giudizio di rilevanza solo se esso, ictu oculi, appaia assolutamente privo di fondamento. (Precedenti: 258/2021- mass. 44382; S. 208/2019 - mass. 42919).

Massima n. 45351

Si configura un'ipotesi di inammissibilità della questione qualora il giudice non fornisca una motivazione adeguata sulla non manifesta infondatezza della stessa, limitandosi a evocare i parametri costituzionali, senza argomentare in ordine alla loro violazione. (Precedenti: S. 192/2016 - mass. 39014; S. 70/2015 - mass. 38330; O. 158/2011 - mass. 35637 ).

Massima n. 45352

Il regime delle autorizzazioni e degli accreditamenti costituisce principio fondamentale in materia di tutela della salute: gli artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992 stabiliscono, per l'autorizzazione, prevista per l'esercizio di tutte le attività sanitarie, requisiti minimi di sicurezza e qualità per poter effettuare prestazioni sanitarie mentre il successivo art. 8-quater dispone, per l'accreditamento, ulteriori requisiti e l'accettazione del sistema di pagamento a prestazione. (Precedenti: S. 195/2021 - mass. 44308; S. 36/2021 - mass. 43644; S. 292/2012 - mass. 36791).I procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio e di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie sono, in base ai principi fondamentali della legge statale, tra di loro autonomi, essendo ciascuno finalizzato alla valutazione di indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili. Mentre per l'autorizzazione i profili rilevanti sono quelli inerenti il fabbisogno complessivo di prestazioni sanitarie nel territorio - e, in particolare, quelli concernenti la localizzazione delle strutture già presenti - così da garantire la corretta distribuzione sul territorio, ai fini dell'accreditamento rileva il fabbisogno di assistenza programmato per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). (Precedenti: S. 195/2021 - mass. 44308; S. 36/2021 - mass. 43644; S. 7/2021 - mass. 43554).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalle leggi reg. Puglia n. 52 del 2019 e n. 18 del 2020, limitatamente alle parole: «, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all'articolo 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate». La disposizione regionale, censurata dal Consiglio di Stato, sede giurisd., sez. terza - disponendo che l'autorizzazione non produce effetti vincolanti ai fini dell'accreditamento istituzionale, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione inerenti strutture già accreditate - viola il principio fondamentale della materia «tutela della salute» ricavabile da una lettura sistemica degli artt. 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, che ne stabiliscono l'autonomia e le differenze. La norma ­- disponendo una deroga incentrata su un'autorizzazione già rilasciata, che vincola il successivo accreditamento - realizza una non consentita assimilazione tra i due istituti, mentre al legislatore regionale è preclusa la possibilità di prevedere che l'autorizzazione abbia effetti vincolanti - id est automatici - ai fini dell'accreditamento).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 3, della legge della Regione Puglia 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 49, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021) e dall'art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 18 (Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria), limitatamente alle parole: «, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all'articolo 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2023.

F.to:

Daria de PRETIS, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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