Corte costituzionale
Sentenza n. 32/2023
Corte cost., sent. 28 febbraio 2023, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 32/2023
- Data di deposito
- 28 febbraio 2023
- Data di decisione
- 25 gennaio 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- de PRETIS
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 3, legge della Regione Puglia n. 9 del 2 maggio 2017
- art. 49, comma 1, legge della Regione Puglia n. 52 del 30 novembre 2019
- art. 9, comma 1, legge della Regione Puglia n. 18 del 7 luglio 2020
Parametri
Massime
Massima n. 45350
Ai fini dell'apprezzamento del requisito della rilevanza nei giudizi incidentali, è fondamentale la valutazione che il giudice a quo deve effettuare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale giudizio di rilevanza solo se esso, ictu oculi, appaia assolutamente privo di fondamento. (Precedenti: 258/2021- mass. 44382; S. 208/2019 - mass. 42919).
Massima n. 45351
Si configura un'ipotesi di inammissibilità della questione qualora il giudice non fornisca una motivazione adeguata sulla non manifesta infondatezza della stessa, limitandosi a evocare i parametri costituzionali, senza argomentare in ordine alla loro violazione. (Precedenti: S. 192/2016 - mass. 39014; S. 70/2015 - mass. 38330; O. 158/2011 - mass. 35637 ).
Massima n. 45352
Il regime delle autorizzazioni e degli accreditamenti costituisce principio fondamentale in materia di tutela della salute: gli artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992 stabiliscono, per l'autorizzazione, prevista per l'esercizio di tutte le attività sanitarie, requisiti minimi di sicurezza e qualità per poter effettuare prestazioni sanitarie mentre il successivo art. 8-quater dispone, per l'accreditamento, ulteriori requisiti e l'accettazione del sistema di pagamento a prestazione. (Precedenti: S. 195/2021 - mass. 44308; S. 36/2021 - mass. 43644; S. 292/2012 - mass. 36791).I procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio e di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie sono, in base ai principi fondamentali della legge statale, tra di loro autonomi, essendo ciascuno finalizzato alla valutazione di indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili. Mentre per l'autorizzazione i profili rilevanti sono quelli inerenti il fabbisogno complessivo di prestazioni sanitarie nel territorio - e, in particolare, quelli concernenti la localizzazione delle strutture già presenti - così da garantire la corretta distribuzione sul territorio, ai fini dell'accreditamento rileva il fabbisogno di assistenza programmato per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). (Precedenti: S. 195/2021 - mass. 44308; S. 36/2021 - mass. 43644; S. 7/2021 - mass. 43554).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalle leggi reg. Puglia n. 52 del 2019 e n. 18 del 2020, limitatamente alle parole: «, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all'articolo 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate». La disposizione regionale, censurata dal Consiglio di Stato, sede giurisd., sez. terza - disponendo che l'autorizzazione non produce effetti vincolanti ai fini dell'accreditamento istituzionale, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione inerenti strutture già accreditate - viola il principio fondamentale della materia «tutela della salute» ricavabile da una lettura sistemica degli artt. 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, che ne stabiliscono l'autonomia e le differenze. La norma - disponendo una deroga incentrata su un'autorizzazione già rilasciata, che vincola il successivo accreditamento - realizza una non consentita assimilazione tra i due istituti, mentre al legislatore regionale è preclusa la possibilità di prevedere che l'autorizzazione abbia effetti vincolanti - id est automatici - ai fini dell'accreditamento).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 3, della legge della Regione Puglia 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 49, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021) e dall'art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 18 (Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria), limitatamente alle parole: «, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all'articolo 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2023.
F.to:
Daria de PRETIS, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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