Corte costituzionale

Sentenza n. 27/2023

Corte cost., sent. 23 febbraio 2023, n. 27

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
27/2023
Data di deposito
23 febbraio 2023
Data di decisione
11 gennaio 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:27

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 11 gennaio 2022
  • art. 4, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 8 del 23 aprile 2021
  • art. 19, legge della Regione Abruzzo n. 5 del 11 marzo 2022
  • art. 4, legge della Regione Abruzzo n. 8 del 23 aprile 2021

Parametri

Massime

Massima n. 45337

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo e terzo comma, Cost., l'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2022, che, modificando l'art. 4, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021, proroga dal «31 dicembre 2021» al «30 giugno 2022» il termine entro il quale la Giunta regionale è chiamata a proporre al Consiglio regionale lo strumento di pianificazione contenente l'individuazione delle aree e dei siti inidonei all'installazione di specifici impianti da fonti rinnovabili, prolungando così il correlato meccanismo di moratoria degli stessi. La disposizione impugnata dal Governo vìola i principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» desumibili tanto dalla disciplina sull'autorizzazione unica (da ultimo, art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2011), quanto dalle relative linee guida, espressione della leale collaborazione tra Stato e regioni e vincolanti nei confronti di queste, in quanto poste a completamento della normativa primaria in settori squisitamente tecnici, connotate dal carattere della inderogabilità a garanzia di una disciplina uniforme in tutto il territorio nazionale. La moratoria, in particolare, confligge con la previsione di un termine massimo entro il quale concludere il procedimento unico, con le funzioni di mera accelerazione e semplificazione del procedimento di autorizzazione unica e acuendo, proprio in ragione della proroga, il contrasto con l'obiettivo acceleratorio. In pari tempo, l'art. 16 impugnato collide con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE, in linea di continuità con quelli fatti propri dalle direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE, violando i citati impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell'Unione europea e a livello internazionale. ( Precedenti: S. 221/22 - mass. 45129; S. 216/2022 - mass. 45114; S. 121/2022 - mass. 44902; S. 77/2022 - mass. 44822; S. 11/2022 - mass. 44476; S. 177/2021 - mass. 44094; S. 46/2021 - mass. 43712; S. 106/2020 - mass. 42993; S. 286/2019 - mass. 40965; S. 86/2019 - mass. 42669; S. 69/2018 ).

Massima n. 45338

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo e terzo comma, Cost., l'art. 19 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2022, che sostituisce interamente l'art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021, assegnando ai comuni il compito di individuare entro e non oltre il 31 maggio 2022 le aree e i siti non idonei all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, relativamente alle stesse zone cui si riferiva già la norma sostituita, cosicché, decorso tale termine, non possono essere posti limiti ulteriori alla facoltà autorizzatoria della Regione in materia. La disposizione impugnata dal Governo vìola i principi dettati dal legislatore statale in tema di individuazione delle aree e dei siti non idonei. Fermo restando il possibile coinvolgimento dei comuni nella definizione dell'atto di programmazione, infatti, la regione non può per legge demandare a essi un compito che le è stato assegnato dai principi statali al fine di garantire, nell'ambito dei singoli territori regionali, il delicato contemperamento dei vari interessi implicati e il rispetto dei vincoli imposti alle regioni (e analogamente alle province autonome) per il raggiungimento della quota minima di incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Inoltre, essa lascia inferire che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei si traduce nella previsione di un limite alla facoltà di autorizzazione, laddove - nella prospettiva statale - serve, viceversa, solo a segnalare, a fini acceleratori e di semplificazione, un probabile esito negativo della procedura autorizzativa. La possibilità di prevedere limiti alla facoltà di autorizzare l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili si pone, infine, in aperto contrasto anche con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'obiettivo di garantire la massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, perseguito sia dalla direttiva 2009/28/CE, e già prima da quella 2001/77/CE, sia dalla direttiva 2018/2001/UE, stante la necessità di garantire la massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, nel comune intento di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, onde contrastare il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici. ( Precedenti: S. 221/2022 - mass. 45130; S. 216/2022 - mass. 45114; S. 121/2022 - mass. 44902; S. 77/2022 - mass. 44822; S. 11/2022 - mass. 44476; S. 177/2021 - mass. 44094; S. 46/2021 - mass. 43714; S. 237/2020 - mass. 42820; S. 106/2020 - mass. 42994; S. 286/2019 - mass. 40965; S. 148/2019 - mass. 42410; S. 69/2018 - mass. 40784; S. 13/2014 - mass. 37604; S. 275/2012 - mass. 36780; S. 85/2012 - mass. 36239; S. 44/11 - mass. 35352 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Abruzzo 11 gennaio 2022, n. 1 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Abruzzo 11 marzo 2022, n. 5 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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