Corte costituzionale

Sentenza n. 26/2023

Corte cost., sent. 23 febbraio 2023, n. 26

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
26/2023
Data di deposito
23 febbraio 2023
Data di decisione
10 gennaio 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:26

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 5, legge della Regione Calabria n. 11 del 19 marzo 2004

Parametri

Massime

Massima n. 45335

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97, secondo comma, Cost., l'art. 15, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Calabria n. 11 del 2004, che prevede la decadenza automatica dagli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali in casi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale. La norma censurata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, viola il principio del buon andamento dell'azione amministrativa in quanto il rischio cui l'ente è esposto - un periodo di discontinuità gestionale in cui il vacuum riguardi i tre i direttori preposti al suo governo - stride con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa. La stessa, inoltre, non ancorando tale interruzione a ragioni legate alle modalità di svolgimento delle funzioni dei citati direttori, pretermette anche la possibilità di una valutazione qualitativa del loro operato comportando, così, una discontinuità della gestione priva di una motivata giustificazione. (Precedenti: S. 228/2011; S. 224/2010; S. 233/2006).

Massima n. 45336

In situazioni di commissariamento statale del servizio sanitario regionale - la cui gestione risulti lunga e difficoltosa, come nel caso della Regione Calabria - il potere sostitutivo dello Stato non può essere attuato attraverso il mero avvicendamento del vertice, senza considerare l'inefficienza dell'intera struttura sulla quale quest'ultimo è chiamato a operare in nome dello Stato. ( Precedenti: S. 228/2022 e S. 168/2021 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, secondo periodo, della legge della Regione Calabria 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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