Corte costituzionale
Sentenza n. 25/2023
Corte cost., sent. 20 febbraio 2023, n. 25
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 25/2023
- Data di deposito
- 20 febbraio 2023
- Data di decisione
- 12 gennaio 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:25
Norme oggetto del giudizio
- art. 206-bis, decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010
- art. 12, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 91 del 26 aprile 2016
Parametri
Massime
Massima n. 45342
Il carattere relativo di una riserva di legge non relega la legge sullo sfondo: quest'ultima non può ridursi ad una prescrizione normativa «in bianco», senza che risultino definiti contenuti e modi dell'azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini. ( Precedente: S. 5/2021 - mass. 43193 ).
Massima n. 45343
Laddove intenda introdurre un trattamento sanitario obbligatorio, il legislatore deve ispirarsi a chiarezza prescrittiva, con riferimento sia all'esistenza stessa dell'obbligo, sia alle conseguenze che si intendano far derivare dalla sua violazione, poiché anche queste ultime, in quanto previste, concorrono in maniera sostanziale a conformare l'obbligo stesso e a calibrare il bilanciamento tra i diversi interessi costituzionalmente rilevanti. (Precedente: S. 5/2018 - mass. 39690).La legge impositiva di un trattamento sanitario risulta compatibile con l'art. 32 Cost. solo se, in primo luogo, tale trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; in secondo luogo, se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sul suo stato di salute, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili; infine, se in caso di danno ulteriore, nell'ipotesi di malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica, sia garantita un'equa indennità in favore del danneggiato. La Costituzione ha infatti introdotto una riserva di legge relativa, ma rinforzata per contenuto, stante il necessario rispetto della persona umana prescritto dall'ultimo periodo dell'art. 32, secondo comma, Cost. Così, mentre per i trattamenti sanitari coercibili valgono le ulteriori e più intense garanzie previste per le restrizioni alla libertà personale, tra le quali è annoverata l'osservanza di una riserva di legge assoluta, i trattamenti sanitari obbligatori trovano nella riserva relativa di cui all'art. 32 Cost. il proprio fondamento e i propri limiti. (Precedenti: S. 15/2023 - mass. 45317; S. 14/2023 - mass. 45311; S. 258/1994 - mass. 20856).Allorché un dato trattamento sia configurato dalla legge non soltanto come "obbligatorio" - con eventuale previsione di sanzioni a carico di chi non si sottoponga spontaneamente ad esso -, ma anche come "coattivo" - potendo il suo destinatario essere costretto con la forza a sottoporvisi, sia pure entro il limite segnato dal rispetto della persona umana -, le garanzie dell'art. 32, secondo comma, Cost. debbono sommarsi a quelle dell'art. 13 Cost., che tutela in via generale la libertà personale, posta in causa in ogni caso di coercizione che abbia ad oggetto il corpo della persona, con conseguente necessità che la legge preveda anche i "modi", oltre che i "casi", di un simile trattamento. (Precedenti: S. 22/2022 - mass. 44586; S. 238/1996 - mass. 22598).L'art. 32, secondo comma, Cost. non fa ricadere sul legislatore l'obbligo di introdurre una disciplina in tutto compiuta, in quanto per taluni profili è consentito l'intervento di ulteriori atti normativi in funzione integrativa. Tale attività regolatoria secondaria è legittima con riferimento ad aspetti della materia che richiedono determinazioni tali da dover essere conformate a circostanze e possibilità materiali varie e variabili, e quindi non facilmente regolabili in concreto secondo generali e stabili previsioni legislative. (Precedente: S. 383/1998 - mass. 24267).La discrezionalità legislativa nell'imposizione degli obblighi vaccinali deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte, e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia. Inoltre, proprio a fronte della scelta del vaccino, la Corte costituzionale è nelle condizioni di valutare la non irragionevolezza e la non sproporzionalità dell'introduzione dell'obbligo e delle specifiche conseguenze che il legislatore abbia voluto accostare alla sua violazione. (Precedenti: S. 15/2023 - mass. 45317; S. 14/2023 - mass. 45311; S. 5/2018 - mass. 39690; S. 268/2017 - mass. 40636; S. 282/2002 - mass. 27187).In termini generali, se il significato desumibile da una disposizione renda evidente che si è in presenza di un effettivo obbligo di vaccinazione, non è certo la mancata sua letterale menzione a sottrarre la norma che lo configuri dal necessario rispetto delle prescrizioni desumibili dall'art. 32 Cost.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 32 Cost., l'art. 206-bis, comma 1, cod. ordinamento militare, introdotto dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 91 del 2016, nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa. La disposizione censurata dal GUP del Tribunale militare di Napoli, pur non prevedendo testualmente un "obbligo" di profilassi vaccinale gravante sul personale militare da inviare in missione o destinare a specifiche attività, né esplicitando le sanzioni derivanti dalla violazione di tale obbligo, non può essere qualificata solo alla stregua di un onere incombente sull'amministrazione militare; come dimostrano anche i lavori preparatori, infatti, il punto di equilibrio raggiunto in sede parlamentare prevede, da un lato, l'esistenza di un obbligo vaccinale in funzione della protezione della salute collettiva e individuale, nonché in ragione delle esigenze dell'amministrazione militare, e, dall'altro, la tutela della salute del singolo in presenza di motivi sanitari che possono giustificare la sottrazione all'obbligo. La riserva di legge prescritta dal parametro evocato non è quindi soddisfatta, nell'ipotesi, come quella in esame, in cui il legislatore delega a fonti secondarie o ad atti amministrativi la scelta in punto di individuazione delle singole tipologie di trattamenti sanitari obbligatori. È certo, infatti, che la "determinazione" del trattamento non è scelta delegabile a fonti sub-legislative, trattandosi della individuazione stessa della misura sanitaria che si intende imporre, e dunque di un contenuto normativo essenziale della disciplina. D'altra parte, lo stesso legislatore, quando ha voluto introdurre obblighi vaccinali lo ha fatto mediante l'individuazione del vaccino relativo alla patologia che si intende contrastare. È anzitutto attraverso l'indicazione, così intesa, dello specifico vaccino, a realizzarsi bilanciamento, presupposto dall'art. 32, secondo comma, Cost., tra libera determinazione individuale e tutela della salute collettiva. Se la disposizione censurata non si sottrae al compito di orientare la sanità militare tenendo conto della sussistenza di particolari esigenze di flessibilità connesse allo specifico contesto della profilassi destinata al personale militare, essa si sottrae, tuttavia, al compito essenziale di fornire determinatezza all'obbligo vaccinale che intende introdurre, omettendo di individuare, quantomeno, l'elenco dei vaccini che possono essere resi obbligatori alla luce delle diverse condizioni di impiego del personale militare. Spetta naturalmente allo stesso legislatore, in ragione della fisiologica evoluzione del dato medico-scientifico e del variare dello stesso rischio epidemiologico che connota i molteplici contesti in cui può essere impiegato il personale militare, l'onere di aggiornare, quando necessario, il catalogo dei vaccini potenzialmente obbligatori).
Massima n. 45425
Nella materia dei trattamenti sanitari obbligatori, l'esigenza che risultino circoscritti contenuti e modi dell'intervento normativo sub-legislativo e dell'azione amministrativa è presidiata dalla Costituzione con particolare intensità, a norma dell'art. 32, secondo comma, Cost. La "determinazione" del trattamento previsto dal parametro costituzionale indicato, infatti, non è scelta delegabile a fonti sub-legislative, trattandosi della individuazione stessa della misura sanitaria che si intende imporre, e dunque di un contenuto normativo essenziale della disciplina. Pertanto, la previsione di un obbligo di profilassi vaccinale che non specifichi per quale scopo (ovvero per prevenire l'infezione da quale malattia) la somministrazione è pretesa non può che rendere "indeterminato" il trattamento sanitario imposto. In tema di obblighi vaccinali, l'indicazione, da parte del legislatore, dello specifico vaccino cui assoggettare alcune categorie professionali, realizza il bilanciamento, presupposto dall'art. 32, secondo comma, Cost., tra libera determinazione individuale e tutela della salute collettiva: decidere da quale specifica patologia si intenda difendere la collettività ricorrendo a questo trattamento è il primo, indispensabile passaggio nell'ambito del percorso che il legislatore compie, assumendosene la responsabilità, verso l'obbligo vaccinale, e garantisce altresì la necessaria conoscibilità del trattamento imposto. Correlativamente, questa stessa indicazione è essenziale per consentire, nella sede del giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi, il sindacato di non irragionevolezza della scelta legislativa. ( Precedenti: S. 15/2023 - mass. 45317; S. 14/2023 - mass. 45311 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 206-bis, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 (Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244), nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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