Corte costituzionale

Sentenza n. 221/2023

Corte cost., sent. 14 dicembre 2023, n. 221

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
221/2023
Data di deposito
14 dicembre 2023
Data di decisione
22 novembre 2023
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:221

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, decreto legislativo n. 14 del 4 febbraio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 45909

All’evocazione di un parametro in maniera apodittica e generica, senza la specificazione dei motivi per i quali il rimettente ha assunto che si sia verificata la sua violazione, consegue l’inammissibilità della questione sollevata in relazione ad esso. ( Precedenti: S. 135/2023 – mass. 45623; S. 32/2023 – mass. 45351; S. 34/2022 – mass. 44681; O. 159/2021 – mass. 44115; O. 261/2012 – mass. 36733; O. 180/2011; O. 31/2011 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per evocazione apodittica e generica del parametro, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Roma, sez. quarta pen., in riferimento all’art. 54 Cost., dell’art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010, che rimette a un d.P.R. di stabilire, per i procedimenti di prevenzione patrimoniale, le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari per l’attività di assistenza al giudice delegato nella verifica dei crediti. Il rimettente non spiega per quale ragione ritiene che la norma censurata contrasti col detto precetto costituzionale, eccettuato un riferimento incidentale alla natura di munus pubblico dell’incarico svolto, il quale, tuttavia, non è poi sviluppato sul piano argomentativo). ( Precedenti: S. 136/2022 – mass. 44793 ).

Massima n. 45910

Quando le modalità argomentative di un’ordinanza tradiscono un’incertezza e contraddittorietà del petitum che non consente di enucleare con chiarezza il contenuto delle censure, le questioni sollevate sono dichiarate inammissibili. ( Precedenti: S. 123/2021; S. 224/2020 – mass. 42754; O. 261/2020 – mass. 43284 ).

Massima n. 45911

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, il petitum dell’ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure mosse dal rimettente; la Corte costituzionale, ove ritenga fondate le questioni sollevate, rimane comunque libera di individuare la pronuncia più idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione censurata, non essendo vincolata, pur nel rispetto dei parametri evocati, alla formulazione del petitum.

Massima n. 45912

L’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta condizionata non tanto dall’esistenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell’ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. ( Precedenti: S. 157/2021 - mass. 44112; S. 63/2021 - mass. 43782; S. 59/2021 - mass. 43753; S. 252/2020 - mass. 42717; S. 224/2020 - mass. 42755; S. 99/2019 - mass. 42189; S. 233/2018 - mass. 41054; S. 222/2018 - mass. 40937; S. 41/2018; S. 236/2016 - mass. 39109 ). Solo se manca una soluzione costituzionalmente adeguata o se il superamento dei prospettati dubbi di legittimità costituzionale esige un intervento di sistema del legislatore, allora la questione è inammissibile. (Precedenti: S. 47/2023 - mass. 45372; S. 202/2022 - mass. 45064; S. 143/2022 - mass. 44998; S. 100/2022 - mass. 44720; S. 1/2022 - mass. 44456; S 151/2021 - mass. 44081; S. 33/2021 - mass. 43636; S. 32/2021 - mass. 43583; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 47/2020 - mass. 42301 ).

Massima n. 45913

La questione della tutela dei creditori del proposto, a fronte dell’emanazione di un provvedimento di sequestro di prevenzione finalizzato alla confisca, involge un necessario contemperamento tra il loro diritto di soddisfarsi sui beni del debitore e l’esigenza di evitare che il proposto si riappropri dei beni oggetto della misura, ovvero che gli stessi beni siano destinati a soddisfare creditori che avevano contratto con lo stesso nella consapevolezza che l’attività economica svolta fosse illecita, ovvero diretta a celare attività illecite o al riciclaggio di denaro. ( Precedenti: S. 18/2023; S. 26/2019; S. 94/2015 ).

Massima n. 45914

Ove la regolamentazione sospettata di illegittimità costituzionale sia rappresentata da una norma primaria e da una subprimaria è possibile il sindacato di costituzionalità sulla norma primaria tenendo conto che quella subprimaria ne costituisce un completamento del contenuto prescrittivo. ( Precedenti: S. 3/2019 - mass. 40327; S. 200/2018 - mass. 40352 ).

Massima n. 45915

Ai fini della valutazione della giusta retribuzione è necessario fare riferimento a quella complessivamente considerata. La garanzia dell’art. 36, primo comma, Cost., che assicura il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, implica comunque la valutazione globale del trattamento retributivo e non già selettiva, con riferimento specifico a singoli emolumenti o prestazioni. ( Precedenti: S. 27/2022 – mass. 44596; S. 71/2021 – mass. 43829; S. 96/2016 – mass. 38843; S. 178/2015 – mass. 38535 ). La natura occasionale della prestazione dell’ausiliario del magistrato, così come del difensore d’ufficio, impedisce di ricostruirne l’incidenza sulla formazione del reddito complessivo del singolo prestatore e quindi non consente neppure di impostare la valutazione del relativo compenso nei termini della retribuzione adeguata e sufficiente: l’adeguatezza di quest’ultimo postula, infatti, un necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione. (Precedenti: S. 83/2021 - mass. 43859; S. 90/2019 - mass. 42375; S. 13/2016; S. 192/2015 - mass. 38551 ) . (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Roma, sez. quarta pen., in riferimento all’art. 36 Cost., dell’art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010, che rimette a un d.P.R. di stabilire, per i procedimenti di prevenzione patrimoniale, le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari per l’attività di assistenza al giudice delegato nella verifica dei crediti. L’art. 3 del d.P.R. n. 177 del 2015 – integrando il censurato art. 8 – contiene una puntuale disciplina del compenso in esame, determinandolo a scaglioni progressivi con riguardo all’ammontare del «passivo accertato», come già previsto per il curatore fallimentare, oggi curatore nella liquidazione giudiziale. L’analogia tra i compiti demandati a quest’ultimo e quelli dell’amministratore giudiziario – e il fatto che tutto il procedimento di accertamento dei crediti sia stato costruito seguendo lo schema delle procedure concorsuali liquidatorie – giustifica tale scelta, che risulta pertanto non irragionevole. Né la disciplina in esame viola il canone della retribuzione proporzionata e sufficiente, costituendo un trattamento retributivo comunque adeguato, anche perché si aggiunge ad altre voci che gli consentono di ottenere un onorario senz’altro congruo e perché esiste la possibilità di riconoscere all’amministratore giudiziario un compenso più elevato, aumentato, nelle ipotesi di peculiare complessità, sino alla misura del 100%). ( Precedenti: S. 209/2023 - mass. 45849; S. 150/2023 - mass. 45653 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 (Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94), sollevata, in riferimento all'art. 54 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, sezione quarta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010, sollevata, in riferimento all'art. 36 Cost., dalla Corte d'appello di Roma, sezione quarta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2023.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2023

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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