Corte costituzionale
Sentenza n. 218/2023
Corte cost., sent. 11 dicembre 2023, n. 218
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 218/2023
- Data di deposito
- 11 dicembre 2023
- Data di decisione
- 9 novembre 2023
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:218
Norme oggetto del giudizio
- Doc. IV-ter, n. 14, deliberazione del Senato della Repubblica del 16 febbraio 2022
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 38, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 45891
La forma dell’ordinanza rivestita dall’atto introduttivo è idonea a instaurare il giudizio ove sussistano gli estremi sostanziali di un valido ricorso. (Precedente: S. 110/2021).
Massima n. 45892
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il potere di deliberare sulla insindacabilità con la quale una Camera ascrive alla prerogativa parlamentare, di cui all'art. 68, primo comma, Cost., le condotte di cui è imputato il parlamentare di appartenenza e, nel caso, disporre l’annullamento, deriva alla Corte costituzionale non già da una specifica richiesta del ricorrente, bensì direttamente dall’art. 38 della legge n. 87 del 1953, ove si prevede che la Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla. (Precedenti: S. 133/2018 - mass. 41360; S. 59/2018 - mass. 39945; S. 144/2015 - mass. 38478; S. 221/2014 - S. 115/2014 - mass. 37914; S. 333/2011 - mass. 27101; S. 452/2006; S. 388/2007 - mass. 27428; S. 342/2007; S. 452/2006; S. 249/2006; S. 164/2005; S. 146/2005; S. 28/2005 - mass. 45185; S. 28/2005 - mass. 3847; S. 508/2002; S. 270/2002 - mass. 38179; S. 137/2001 - mass. 26216; S. 58/2000; S. 56/2000 - mass. 25189; S. 11/2000; S. 10/2000; O. 264/2000).
Massima n. 45893
Nei conflitti di attribuzione relativi all’insindacabilità, di cui all’art. 68, primo comma, Cost., l’atto oggetto del conflitto è la deliberazione della Camera di appartenenza, la quale si forma sulla base del capo di imputazione. Di conseguenza, fermo restando che il ricorso deve essere sufficientemente determinato e il più possibile esplicativo, eventuali richiami, in funzione integrativa, al capo di imputazione non comportano una asimmetria informativa nel giudizio, né si riverberano negativamente sul contraddittorio. Del resto, gli elementi identificativi della causa petendi e del petitum relativi al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sono rinvenibili, oltre che nell’atto di ricorso, negli eventuali documenti ad esso allegati. (Precedente: O. 264/2000 - mass. 25486).
Massima n. 45894
È dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, nei confronti del Senato della Repubblica, dal Tribunale di Modena, nella parte in cui la deliberazione del Senato del 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14) ha dichiarato insindacabili le condotte contestate al sen. Carlo Amedeo Giovanardi, ai sensi dell’art. 341-bis (oltraggio a pubblico ufficiale) cod. pen., oggetto del procedimento penale pendente dinanzi al predetto Tribunale. L’atto introduttivo offre una descrizione del tutto carente delle condotte riferite al senatore Giovanardi, che non consente di operare il vaglio sui presupposti idonei ad accertare la sindacabilità o insindacabilità del comportamento addebitato; peraltro, neppure il capo di imputazione allegato fornisce elementi più specifici.
Massima n. 45898
La ratio della norma di cui all’art. 68, primo comma, è preservare la libertà della funzione parlamentare e la sua autonomia; pertanto esso abbraccia, oltre ai voti dati e alle opinioni espresse in Parlamento, anche condotte tenute extra moenia, purché ascrivibili alla nozione di opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari.Tutti i comportamenti contestati a un parlamentare svolti al di fuori delle “mura parlamentari” rientrano in una tipologia di atti rispetto ai quali sussistono indici rivelatori della insindacabilità. Con riguardo a dichiarazioni diffamatorie o oltraggiose, l’insindacabilità può espandersi a opinioni espresse extra moenia, purché contestuali o successive ad atti tipici parlamentari e sempre che sussista, al di là delle formule letterali usate, una sostanziale corrispondenza delle opinioni espresse rispetto ai citati atti. A fronte, tuttavia, di espressioni contenenti insulti, la prerogativa parlamentare non può essere estesa sino a ricomprendere simili affermazioni – di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni – solo perché collegate con le “battaglie” condotte da esponenti parlamentari in favore delle loro tesi politiche. Dinanzi poi a dichiarazioni o a comportamenti contestati ad altro titolo occorre verificare, ab imis, se essi siano identificabili come opinioni o, invece, una circostanza di fatto inidonea a esprimere un’opinione nell’esercizio della funzione di parlamentare, come, ad es., una dichiarazione imputata a titolo di falso, o meri comportamenti materiali qualificati come resistenza a pubblico ufficiale, nonché condotte omissive e commissive. Esse, infatti, dilaterebbero il perimetro costituzionalmente tracciato, generando un’immunità non più soltanto funzionale, ma, di fatto, sostanzialmente “personale”, a vantaggio di chi sia stato eletto membro del Parlamento. Va perciò escluso che qualsiasi comportamento materiale ovvero gli insulti possano rientrare nella prerogativa della insindacabilità, anche ove ispirati al fine di sostenere le opinioni espresse dal parlamentare. (Precedenti: S. 241/2022 - mass. 45185; S. 133/2018 - mass. 41360; S. 59/2018 - mass. 39945; S. 144/2015 - mass. 38478; S. 333/2011 - mass. 36002; S. 270/2002 - mass. 27101; S. 264/2014 - mass. 38179; S. 221/2014 - mass. 38113; S. 115/2014 - mass. 37914; S. 313/2013 - mass. 37566; S. 388/2007 - mass. 31833; S. 508/2002 - mass. 27428; S. 137/2001 - mass. 26216; S. 58/2000 - mass. 25187; S. 56/2000 - mass. 25189; S. 11/2000 - mass. 25128; S. 10/2000 - mass. 25126).(Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le condotte contestate al sen. Carlo Amedeo Giovanardi ai sensi degli artt. 326, 336 e 338 cod. pen., per le quali pende procedimento penale dinanzi al Tribunale di Modena, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.; e, per l’effetto, è annullata la relativa deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato nella seduta del 16 febbraio 2022. Le condotte inquadrate dall’autorità giudiziaria nell’esercizio della propria competenza, qualificate come minacce dirette a costringere pubblici ufficiali ed esponenti di un Corpo politico o amministrativo a compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio, non sono riconducibili alla nozione di espressione di una opinione. Al fine di ricomprendere le condotte di un parlamentare nell’alveo dell’art. 68, primo comma, Cost., infatti, non è sufficiente che esse abbiano quale comune ispirazione teleologica quella di confortare e di dare sostegno a una opinione del componente di una Camera, sia pure corrispondente a quanto da questi affermato in atti parlamentari).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, nei confronti del Senato della Repubblica, dal Tribunale ordinario di Modena con il ricorso indicato in epigrafe, nella parte in cui la deliberazione del Senato della Repubblica del 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14) ha dichiarato insindacabili le condotte contestate al senatore Carlo Amedeo Giovanardi, ai sensi dell'art. 341-bis (oltraggio a pubblico ufficiale) del codice penale, oggetto del procedimento penale pendente dinanzi al predetto Tribunale ricorrente;
2) dichiara che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le condotte contestate al senatore Carlo Amedeo Giovanardi ai sensi degli artt. 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio), 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti) cod. pen., per le quali pende procedimento penale dinanzi al Tribunale ordinario di Modena, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
3) per l'effetto, annulla la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica, nella seduta 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14), nella parte in cui si riferisce alle condotte del senatore Carlo Amedeo Giovanardi, contestate dal Tribunale ordinario di Modena ai sensi degli artt. 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio), 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti) cod. pen.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2023.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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