Corte costituzionale

Sentenza n. 216/2023

Corte cost., sent. 11 dicembre 2023, n. 216

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
216/2023
Data di deposito
11 dicembre 2023
Data di decisione
22 novembre 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:216

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 261, legge n. 190 del 23 dicembre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 45905

A particolari condizioni, l’art. 3 Cost. può offrire una tutela al legittimo affidamento, il quale non esclude che il legislatore possa comunque adottare disposizioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici, anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti. Ciò può avvenire, tuttavia, a condizione che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto. ( Precedenti: S. 145/2022 - mass. 44840 ; S. 54/2019 - mass. 41865 ). Per stabilire se le disposizioni sopravvenute incidano in maniera irragionevole e, quindi, costituzionalmente illegittima sull’affidamento, costituiscono indici rilevatori il tempo trascorso dal momento della definizione dell’assetto regolatorio originario a quello in cui tale assetto viene mutato con efficacia retroattiva, ciò che chiama in causa il grado di consolidamento della situazione soggettiva originariamente riconosciuta e poi travolta dall’intervento retroattivo; la prevedibilità della modifica retroattiva stessa; infine, la proporzionalità dell’intervento legislativo che eventualmente lo comprima. ( Precedenti: S. 108/2019 - mass. 42264 ; S. 89/2018 - mass. 40744 ; S. 250/2017 - mass. 42099 ; S. 16/2017 - mass. 39245 ; S. 108/2016 - mass. 38864 ; S. 216/2015 - mass. 38582 ; S. 56/2015 - mass. 38312 ; S. 160/2013 - mass. 37176 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principî di ragionevolezza e legittimo affidamento, l’art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014, che ha abrogato l’art. 2261, cod. ordin. militare dopo quattordici anni dalla sua originaria entrata in vigore, producendo effetti retroattivi ingiustificati, in quanto incidenti su situazioni soggettive fondate sulla legge e sulla permanenza in servizio dei piloti militari e contraddicendo ex post la ratio della normativa premiale abrogata, introdotta allo specifico fine di dissuadere dall’esodo i piloti militari che, transitando presso compagnie aeree civili, avrebbero conseguito un miglior trattamento economico. La dichiarazione di illegittimità costituzionale, in quanto avente ad oggetto disposizione meramente abrogativa dell’art. 2261, commi 1 e 2, cod. ordinamento militare, comporta la reviviscenza della norma abrogata). ( Precedenti: S. 169/2022 - mass. 45025 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», nella parte in cui ha disposto l'abrogazione dell'art. 2261 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2023.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2023

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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