Corte costituzionale
Sentenza n. 215/2023
Corte cost., sent. 11 dicembre 2023, n. 215
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 215/2023
- Data di deposito
- 11 dicembre 2023
- Data di decisione
- 8 novembre 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:215
Norme oggetto del giudizio
- art. 54-ter, comma 2, decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021
- legge n. 106 del 23 luglio 2021
Parametri
Massime
Massima n. 45889
Lo ius superveniens che incida solo parzialmente sulla norma della cui legittimità costituzionale si dubita, senza mutare i termini della questione, per come è stata posta dal giudice a quo, non impone la restituzione degli atti (Precedenti: S. 30/2021 - mass. 43624).
Massima n. 45890
La legge di conversione riveste i caratteri di una fonte funzionalizzata e specializzata, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la conseguenza che non può aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma può solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico, essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare di cui all’art. 72, primo comma, Cost., che permette una partecipazione parlamentare ben più efficace. Ne consegue il divieto, in sede di conversione, di alterare l’omogeneità di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario, pena un vizio della legge di conversione in parte qua. (Precedenti: S. 113/2023 - mass. 45571; S. 6/2023 - mass. 45283; S. 245/2022 - mass. 45226; S. 8/2022 - mass. 44472; S. 210/2021 - mass. 44267; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 145/2015 - mass. 38479; S. 251/2014 - mass. 38159; S. 32/2014 - mass. 37669; S. 128/2008 - mass. 32359; S. 171/2007 - mass. 31329; S. 29/1995 - mass. 21561).Non è consentito l’uso improprio e strumentale del decreto-legge, al fine di evitare deviazioni dal sistema costituzionale delle fonti normative e dalla centralità che è propria della legge ordinaria. (Precedenti: S. 128/2008 - mass. 32359; S. 171/2007 - mass. 31330; S. 29/1995 - mass. 21561).La coerenza delle disposizioni aggiunte in sede di conversione rispetto alla disciplina originaria del decreto-legge può essere valutata sia dal punto di vista oggettivo e materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico. (Precedenti: S. 30/2021 - mass. 43627; S. 247/2019 - mass. 42854; S. 226/2019 - mass. 41886; S. 181/2019 - mass. 42797; O. 204/2020 - mass. 42950; O. 93/2020 - mass. 43421).Per valutare la legittimità costituzionale dei decreti-legge a contenuto plurimo, eterogeneo ab origine, occorre considerare specificamente anche il profilo teleologico, cioè l’osservanza della ratio dominante che ispira l’intervento normativo d’urgenza. (Precedenti: S. 8/2022 - mass. 44472; S. 30/2021 - mass. 43627; S. 149/2020 - mass. 43409; S. 115/2020 - mass. 43526; S. 247/2019 - mass. 42854; S. 244/2016 - mass. 39155; S. 154/2015 - mass. 38489; S. 32/2014 - mass. 37669).Per accertare la correlazione tra la disposizione introdotta in fase di conversione e l’originario d.l. occorre tenere conto di molteplici indicatori, come la coerenza della norma rispetto al titolo del decreto e al suo preambolo, l’omogeneità contenutistica o funzionale della norma rispetto al complessivo apparato normativo del decreto-legge, lo svolgimento dei lavori preparatori, il carattere ordinamentale o di riforma della norma. (Precedenti: S. 186/2020 - mass. 43202; S. 149/2020 - mass. 43409; S. 288/2019 - mass. 41900; S. 33/2019 - mass. 42327; S. 97/2019 - mass. 42213; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 99/2018 - mass. 41225; S. 5/2018 - mass. 39686; S. 220/2013 - mass. 37319).Il rispetto del requisito dell’omogeneità e della interrelazione funzionale tra disposizioni del decreto-legge e quelle della legge di conversione ex art. 77, secondo comma, Cost. è di fondamentale importanza per mantenere entro la cornice costituzionale i rapporti istituzionali tra Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica nello svolgimento della funzione legislativa. (Precedente: S. 32/2014 - mass. 37669).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., l’art. 54-ter, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come conv., che, disciplinando la fase transitoria che precede l’attuazione della riforma del sistema camerale della Regione Siciliana, istituisce la CCIAA di Catania e quella di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani e stabilisce la procedura per la nomina dei relativi commissari. La disposizione censurata dal CGARS – intervenendo nel processo di generale riassetto delle CCIAA avviato dall’art. 10 della legge delega n. 124 del 2015 –, inserita in sede di conversione, difetta di omogeneità rispetto al contenuto e alle finalità dell’originario d.l. n. 73 del 2021. Infatti, gli interventi previsti da tale d.l. – provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo, volto alla finalità unitaria di introdurre misure di sostegno economico in svariati settori produttivi, in relazione alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica – si articolano su molteplici linee di azione, nessuno dei quali però attiene al nuovo assetto del sistema camerale siciliano, come dimostrato dal preambolo, dalle rubriche e dai contenuti normativi dei singoli articoli che lo componevano, come anche sottolineato dal Presidente della Repubblica nella lettera inviata il 23 luglio 2021 ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione della promulgazione della legge di conversione. L’intervento in esame, che si prefigge una finalità di carattere ordinamentale, prescinde dall’emergenza pandemica e non si pone nell’ottica di interventi temporanei di sostegno alle imprese. Né è volto ad assicurare la continuità di erogazione dei servizi da parte degli enti territoriali, non solo perché le CCIAA non sono qualificabili come enti territoriali, ma anche perché delinea un assetto che si discosta in modo significativo dal precedente, anche sul piano procedurale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2023.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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