Corte costituzionale

Sentenza n. 208/2023

Corte cost., sent. 24 novembre 2023, n. 208

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
208/2023
Data di deposito
24 novembre 2023
Data di decisione
25 ottobre 2023
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:208

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge n. 152 del 22 maggio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 45855

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GUP del Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell’esecuzione, in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 6 della legge n. 152 del 1975, nella parte in cui prevede che «[le] armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell’art. 32» della legge n. 110 del 1975. Il diverso trattamento riservato alle armi comuni e agli oggetti atti ad offendere rispetto alla generalità delle cose confiscate – destinate, salvo talune eccezioni, alla vendita – trova giustificazione nella natura intrinsecamente pericolosa di tali strumenti, stante l’estrema gravità delle conseguenze che possono derivare da un loro improprio utilizzo su beni giuridici primari (quali la vita umana, la sicurezza e l’incolumità pubblica) che lo Stato ha il dovere costituzionale di tutelare. Ciò tanto più con riguardo alle armi comuni da sparo, come nella specie la pistola , il cui acquisto e il cui porto sono, proprio per questo, soggetti a una rigorosa disciplina limitativa oltre che a confisca obbligatoria. La ratio della norma censurata appare dunque agevolmente identificabile nella volontà di evitare che siano proprio gli organi dello Stato a rimettere in circolazione, tramite vendita, armi che lo Stato stesso ha confiscato in un’ottica di prevenzione, restando invece recessivo l’interesse meramente economico a trarre profitto dalla misura ablativa. Non può quindi ritenersi valicato il limite della non manifesta irragionevolezza della scelta operata dal legislatore nell’esercizio dell’ampio margine di discrezionalità ad esso spettante nel bilanciamento fra i contrapposti interessi coinvolti dalla disciplina delle armi. ( Precedenti: S. 5/2023 - mass. 45382, 45384; S. 109/2019 - mass. 42267 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2023.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2023

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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