Corte costituzionale
Sentenza n. 206/2023
Corte cost., sent. 23 novembre 2023, n. 206
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 206/2023
- Data di deposito
- 23 novembre 2023
- Data di decisione
- 24 ottobre 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:206
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge della Regione Veneto n. 30 del 23 dicembre 2022
Parametri
Massime
Massima n. 45875
L’IRAP e l’addizionale regionale all’IRPEF sono tributi regionali propri derivati, ovvero imposte istituite da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni; la relativa disciplina, pertanto, va ricondotta alla materia del sistema tributario dello Stato, di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., con conseguente contenimento dell’autonomia impositiva regionale entro i limiti stabiliti dalla legge statale. ( Precedenti: S. 274/2020 - mass. 43149 ; S. 76/2020 - mass. 43281 ; S. 128/2019 ; S. 177/2014 ; S. 121/2013 ; S. 32/2012 - mass. 36100 ).
Massima n. 45876
La nozione di attività di recupero fiscale dettata dal legislatore statale, per i tributi propri derivati, nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato, non autorizza le Regioni ad intervenire in tale ambito, e ciò indipendentemente dal contenuto della disposizione regionale. ( Precedente: S. 32/2012 ). L’attività di recupero fiscale dell’amministrazione finanziaria è ben diversa dal ravvedimento operoso, per cui a tali differenti situazioni il legislatore statale, nell’esercizio della sua discrezionalità nella materia del sistema tributario dello Stato, fa conseguire diverse destinazioni del gettito incamerato. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e , Cost., l’art. 10 della legge reg. Veneto n. 30 del 2022 che include tra i proventi derivanti dall’attività di recupero fiscale, riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, oggetto di attribuzione alle regioni mediante riversamento diretto, anche i proventi da IRAP e addizionale regionale IRPEF derivanti da ravvedimento operoso cui il contribuente abbia deciso di aderire a seguito di un’attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. La disposizione impugnata dal Governo interferisce con la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato, in quanto l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011 assicura alle regioni, in riferimento ai detti tributi, solo la parte di gettito derivante dall’attività di recupero fiscale; l’istituto del ravvedimento operoso è, invece, ben diverso, presupponendo l’assenza di atti di liquidazione e accertamento dell’amministrazione e l’attivazione spontanea del contribuente per estinguere la pretesa fiscale. È, tuttavia, auspicabile un intervento organico nella materia tributaria finalizzato a dare piena attuazione all’art. 119 Cost., come novellato dalla legge cost. n. 3 del 2001, in modo da attribuire alle regioni una effettiva autonomia finanziaria con riguardo all’esercizio delle competenze loro spettanti; nonché un’ulteriore valorizzazione, da parte del legislatore statale, del principio diretto a incentivare il concorso delle regioni alla lotta all’evasione fiscale, anche in riferimento all’istituto del ravvedimento operoso).
Massima n. 45877
L’attuazione del disegno costituzionale relativo all’autonomia finanziaria delle regioni richiede quale necessaria premessa l’intervento del legislatore statale. ( Precedenti: S. 40/2022 ; S. 37/2004 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Veneto 23 dicembre 2022, n. 30 (Legge di stabilità regionale 2023).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2023.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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