Corte costituzionale
Sentenza n. 201/2023
Corte cost., sent. 9 novembre 2023, n. 201
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 201/2023
- Data di deposito
- 9 novembre 2023
- Data di decisione
- 25 ottobre 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:201
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 45852
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 74, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Il divieto di prevalenza, stabilito dalla disposizione censurata dal GUP del Tribunale di Napoli, presenta profili di irragionevolezza intrinseca analoghi a quelli già evidenziati nella sentenza n. 74 del 2016 in relazione all’attenuante prevista dall’art. 73, comma 7, del medesimo d.P.R. per il traffico di stupefacenti compiuto al di fuori di un contesto associativo. Al pari di quest’ultima, infatti, la circostanza in esame prevede, come incentivo alla collaborazione, la diminuzione della pena dalla metà a due terzi per chi, nell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti; anche rispetto a questa attenuante, dunque, ed anzi a maggior ragione il divieto finisce per frustrare lo scopo perseguito dal legislatore, scoraggiando scelte collaborative da parte di soggetti intranei a sodalizi criminosi – spesso già condannati – il cui contributo è invece di grande importanza ai fini della scoperta dell’organigramma dell’associazione e delle sue attività delittuose. (Precedenti: S. 94/2023 - mass. 45533; S. 188/2023 - mass. 45841; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 74/2016 - mass. 38813).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2023.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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