Corte costituzionale
Sentenza n. 189/2023
Corte cost., sent. 17 ottobre 2023, n. 189
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 189/2023
- Data di deposito
- 17 ottobre 2023
- Data di decisione
- 20 settembre 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:189
Norme oggetto del giudizio
- art. 21-bis, comma 1, primo periodo, decreto-legge n. 244 del 23 giugno 1995
- legge n. 341 del 8 agosto 1995
Parametri
Massime
Massima n. 45799
La violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso sicché l’introduzione di regimi differenziati è consentita solo in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o arbitraria, che sia cioè giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui è subordinata l’attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio. (Precedenti: S. 270/2022-mass. 45186; S. 43/2022-mass. 44528; S. 112/2021-mass. 44155; S. 276/2020-mass. 42924; S. 107/2018-mass. 40774; S. 172/2013-mass. 37192)(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 21-bis, comma l, primo periodo, del d.l. n. 244 del 1995, come conv., nella parte in cui non prevede la cessione gratuita in proprietà ai relativi assegnatari degli alloggi prefabbricati, costruiti o acquistati dai comuni delle Regioni Campania e Basilicata, quali concessionari del Commissario straordinario per il terremoto del 1980, ai sensi del d.l. n. 776 del 1980, come conv.. La norma censurata dalla Corte di cassazione, sez. seconda civ. – nel prevedere il detto trasferimento solo a favore degli assegnatari degli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato – esclude, senza alcuna logica giustificazione, la platea di beneficiari individuata dal giudice a quo comportando, così, una irragionevole disparità di trattamento fra le due categorie di soggetti. Consistendo la sua ragione giustificativa nell’esigenza di garantire agli assegnatari degli alloggi prefabbricati una maggiore stabilità nella tutela della loro esigenza abitativa non si ravvisa, infatti, alcuna ragionevole e necessitata connessione fra tale ratio e il tipo di ente pubblico – comune o Stato – che si è fatto carico della loro costruzione o acquisizione; né risulta giustificabile la restrizione dell’ambito dei beneficiari in favore degli assegnatari di prefabbricati realizzati sulla base di uno specifico decreto-legge anziché di un diverso atto normativo parimenti intervenuto nel medesimo contesto di gestione dell’emergenza abitativa suscitata dall’evento sismico).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21-bis, comma l, primo periodo, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341, nella parte in cui non prevede la cessione gratuita in proprietà ai relativi assegnatari degli alloggi prefabbricati costruiti o acquistati dai comuni delle Regioni Campania e Basilicata, quali concessionari del Commissario straordinario per il terremoto del 1980, ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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