Corte costituzionale
Sentenza n. 167/2023
Corte cost., sent. 27 luglio 2023, n. 167
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 167/2023
- Data di deposito
- 27 luglio 2023
- Data di decisione
- 7 giugno 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:167
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 45772
Il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, di cui all’art. 404 e seguenti cod. civ., è finalizzato ad offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, in forza di tale specifica funzione, dall’interdizione e dall’inabilitazione. Rispetto a tali istituti, l’ambito applicativo dell’amministrazione di sostegno va, infatti, individuato non già in base al diverso, e meno intenso, grado di infermità del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del beneficiario, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura. ( Precedente: S. 440/2005 - mass. 29996 ).
Massima n. 45773
Il raffronto tra fattispecie normative diverse inteso a verificare se, rispetto al principio di eguaglianza, sia o meno giustificata la scelta legislativa alla base della disciplina non uniforme, da un lato, postula l’omogeneità delle situazioni in comparazione, e, dall’altro, implica che la valutazione degli elementi di differenziazione sia condotta tenendo presente la ratio delle disposizioni censurate, le finalità perseguite dal legislatore e il più ampio contesto normativo in cui tali disposizioni si collocano. (Precedenti: S. 91/2022 – mass. 44807; S. 43/2022 – mass. 44528; S. 32/2018 – mass. 39851)(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 145, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno promosso dal PM le spettanze dell’ausiliario del magistrato siano anticipate dall’erario. La disposizione censurata dal Giudice tutelare del Tribunale di Macerata, sez. civ., ammettendo l’anticipazione erariale delle citate spese solo per i procedimenti di interdizione e di inabilitazione promossi dal PM, determina una differenziazione non supportata da una ragionevole giustificazione. Sussiste, infatti, in tutti i procedimenti in comparazione l’esigenza di scongiurare il rischio che, da un lato, l’esclusione dell’organo propulsore dal carico delle spese processuali e, dall’alto, le condizioni di indigenza in cui versa, il più delle volte, il beneficiario possano comportare la frustrazione, in concreto, delle ragioni creditorie del professionista incaricato dal giudice; né la diversa regolazione delle spese processuali può giustificarsi in ragione dei pur significativi profili di specificità che connotano l’amministrazione di sostegno, appartenendo tutti gli strumenti in comparazione alla medesima categoria delle misure di protezione delle persone prive, in tutto o in parte, di autonomia. Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi in via consequenziale – in ragione del rapporto di stretta ed esclusiva dipendenza funzionale che lega tali proposizioni normative al comma 1 – i commi 2 e 3 del medesimo art. 145 t.u. spese di giustizia, nella parte in cui disciplinando la fase, successiva all’ammissione d’ufficio dell’interdicendo o dell’inabilitando al patrocinio erariale, della verifica reddituale – finalizzata all’eventuale recupero, da parte dello Stato, delle somme anticipate – si riferiscono ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell’amministratore di sostegno). (Precedenti citati: S. 217/2019 – mass. 42151; S. 112/1967 – mass. 4712).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze dell'ausiliario del magistrato siano anticipate dall'erario;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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