Corte costituzionale
Sentenza n. 166/2023
Corte cost., sent. 27 luglio 2023, n. 166
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 166/2023
- Data di deposito
- 27 luglio 2023
- Data di decisione
- 24 maggio 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:166
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 2, decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017
Parametri
- art. 76, Costituzione
- legge n. 57 del 28 aprile 2016
Massime
Massima n. 45764
La verifica di conformità della norma delegata a quella delegante richiede lo svolgimento di un duplice processo ermeneutico che, condotto in parallelo, tocca, da una parte, la legge di delegazione e, dall’altra, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega stessa. Per definire il contenuto di quest’ultima, si deve tenere conto del complessivo contesto normativo in cui si inseriscono la legge delega, i relativi principi e i criteri direttivi e delle finalità che la ispirano, che rappresentano non solo la base e il limite delle norme delegate, ma anche gli strumenti di interpretazione della loro portata. ( Precedenti: S. 133/2021 –mass. 43963; S. 84/2017 – mass. 41188; S. 250/2016 – mass. 39181; S. 194/2015; S. 153/2014; S. 272/2012; S. 230/2010 ). Se, da un lato, la legge delega non deve contenere enunciazioni troppo generali, o comunque non idonee ad indirizzare l’attività del legislatore delegato, dall’altro, può essere abbastanza ampia da preservare un margine di discrezionalità e un corrispondente spazio entro il quale quest’ultimo possa agevolmente svolgere la propria attività di riempimento normativo; tale attività, infatti, è pur sempre esercizio (delegato) di una funzione legislativa, essendo il Governo chiamato a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega. ( Precedente: S. 104/2017 – mass. 41156 ). Se la delega legislativa non esclude in capo al legislatore delegato ogni discrezionalità, tuttavia la maggiore o minore ampiezza di quest’ultima va apprezzata in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega, nel rilievo che per valutare se il legislatore abbia ecceduto i margini di discrezionalità occorre individuare la ratio della delega per verificare se la norma delegata sia stata con questa coerente. ( Precedenti: S . 175/2022 – mass. 45026; S. 231/2021 – mass. 44276; S. 174/2021 – mass. 44204; S. 153/2014; S. 184/2013; S. 272/2012; S. 230/2010 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76 Cost., l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2017 nella parte in cui prevede, al primo periodo, che il magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi anziché «per infermità che impedisce in modo definitivo l’esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi». La disposizione censurata dal TAR Lazio, sez. prima, si discosta dalla disposizione delegante in quanto la legge n. 57 del 2016, nel fissare i principi ed i criteri direttivi, aveva stabilito che si applicasse l’art. 9 della legge n. 374 del 1991, che prevede la disciplina della dispensa dei giudici di pace, con la formula sopra riportata. Detto criterio direttivo reca una vera e propria regula iuris , compiuta nei suoi contenuti e portatrice di una stringente disciplina della fattispecie, che non lascia margini a scelte discrezionali del legislatore delegato. La previsione censurata, invece, elimina uno dei sintagmi integrativi del richiamato art. 9, ignorando l’infermità quale causa di impedimento e convogliando nell’indistinta categoria dell’impedimento ultrasemestrale ogni regolamentazione della dispensa dal servizio del magistrato onorario. Né può addivenirsi a una interpretazione conservativa della disposizione delegata – in quanto mera ragionevole espansione di un contenuto, nel resto mantenuto nel suo fondamento – dal momento che essa delinea una disposizione completamente differente da quella delle legga di delega, anche sostenuta da una distinta ratio . Che la legge delegata non sia di mero completamento di quella di delega – e che, pertanto, il potere delegato sia stato esercitato al di fuori della legge di delega – è confermato, infine, dall’abrogazione dello stesso art. 9 della legge n. 374 del 1991 disposta dall’art. 33 del medesimo d.lgs. n. 116 del 2017).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), nella parte in cui prevede, al primo periodo, che «[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi» anziché «[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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