Corte costituzionale
Sentenza n. 165/2023
Corte cost., sent. 27 luglio 2023, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 165/2023
- Data di deposito
- 27 luglio 2023
- Data di decisione
- 4 luglio 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:165
Parametri
Massime
Massima n. 45728
Caratteristica fondamentale del bilancio di previsione è quella di riferirsi alle operazioni finanziarie che si prevede si verificheranno durante l’esercizio e per le quali sono individuate le risorse necessarie. Soltanto riferendosi a un determinato arco di tempo, il bilancio può assolvere alle sue fondamentali funzioni, che mirano ad assicurare il tendenziale equilibrio dell’ente e, in generale, la stabilità della finanza pubblica. Ne consegue che dopo il termine dell’esercizio non è più consentito modificare provvedimenti o fatti gestori in parte entrata e in parte spesa in quanto ciò collide con gli inderogabili principi di annualità e intangibilità del bilancio. ( Precedenti: S. 184/2016; S. 213/2008 – mass. 32624 ). Il principio di continuità del bilancio è una specificazione del principio dell’equilibrio tendenziale contenuto nell’art. 81 Cost., in quanto collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato, consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi. Pertanto, la tenuta dei conti deve rispettare la sequenza temporale degli adempimenti legislativi e amministrativi afferenti al bilancio preventivo e consuntivo perché una sana gestione finanziaria deve tener conto della corretta determinazione della situazione economico-finanziaria da cui prende le mosse e a cui, successivamente, approda la gestione. Tale determinazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi, coinvolgendo l’equilibrio del bilancio il quale, a sua volta, esige che la base di tale ricerca sia salda e non condizionata da perturbanti potenzialità di indeterminazione. Il fine ultimo del bilancio, difatti, è quello di comporre interessi diversi e potenzialmente confliggenti, anche attraverso scelte allocative finalizzate a realizzare l’effettivo esercizio dei diritti fondamentali, che devono trovare il giusto punto di equilibrio nel rispetto dei vincoli finanziari anche sovranazionali, oltre che del principio di equità intra e intergenerazionale. ( Precedenti: S. 235/2021 – mass. 44218; S. 18/2019 – mass. 42076; S. 49/2018 – mass. 39974-39975; S. 89/2017 – mass. 41964 e 41970; S. 181/2015 ). Il principio fondamentale della copertura delle spese richiede la contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime. La stima e la copertura in sede preventiva devono essere effettuate secondo le regole dell’esperienza e della pratica contabile, salvaguardando la gestione finanziaria delle inevitabili sopravvenienze passive che conseguono all’avvio di nuove attività e servizi. ( Precedenti: S. 192/2012; S. 115/2012 – mass. 36310; S. 213/2008 – mass. 32626 ). Il valore del ciclo di bilancio assume rilievo come bene pubblico, come insieme di documenti capaci di informare con correttezza e trasparenza il cittadino sulle obbiettive possibilità di realizzazione dei programmi e sull’effettivo mantenimento degli impegni elettorali, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività. ( Precedenti: S. 168/2022 – mass. 44969; S. 184/2016 – mass. 38970 ).
Massima n. 45729
Ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i mezzi per farvi fronte. ( Precedenti: S. 190/2022 – mass. 45051 ). La copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero nella parte attiva del bilancio per realizzare nuove o maggiori spese. ( Precedente: S. 197/2019 ). Copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l’equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l’antinomia con le disposizioni impugnate coinvolga direttamente il precetto costituzionale. Infatti, la forza espansiva dell’art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile. ( Precedenti: S. 227/2019 – mass. 40866; S. 274/2017 – mass. 41125; S. 184/2016; S. 51/2013; S. 192/2012 ). Le autonomie speciali sono tenute a indicare la copertura finanziaria delle leggi che prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 81, terzo comma, Cost. ( Precedenti: S. 163/2020 – mass. 43309; S. 307/2013 – mass. 37548 ). (Nel caso di specie, è dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge reg. Siciliana n. 33 del 2020 , per violazione del principio dell’obbligo di copertura della spesa di cui all’art. 81, terzo comma, Cost. L’art. 3, la cui illegittimità travolge l’intera legge regionale, introduce un meccanismo non compatibile con i canoni costituzionali della correttezza e validità della copertura della spesa. Infatti, da un lato, consente una dilatazione della spesa corrente e un allargamento della forbice del disavanzo 2020, sfruttando a tal fine il rinvio del recupero del disavanzo 2018 – previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, come modificato dal legislatore statale con l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2021 – che però rappresenta una misura eccezionale adottata per fronteggiare una situazione emergenziale, come tale insuscettibile di applicazione a un esercizio successivo. Dall’altro lato, impiega le risorse previste dall’art. 111 del d.l. n. 34 del 2020, come conv.: anch’esse, però, rappresentano una misura straordinaria, finalizzata a ripristinare l’equilibrio dei bilanci degli enti territoriali a fronte della diminuzione delle entrate fiscali nel periodo della pandemia, dovuta al blocco delle attività commerciali e industriali e all’incremento delle spese di carattere sociale e sanitario. L’art. 3, peraltro, fa riferimento a tali risorse in modo generico, senza dare contezza della loro effettiva consistenza, così rendendo la copertura incerta e non definita, priva della chiarezza finanziaria minima richiesta. L’intervento del legislatore regionale, infine, successivo alla chiusura del bilancio di riferimento, comporta un sostanziale svuotamento della funzione della programmazione, ontologicamente propria del bilancio di previsione, che si riflette anche sulla costruzione degli equilibri degli esercizi successivi; prevedendo una pluralità di interventi e misure senza una adeguata programmazione e una idonea copertura finanziaria nell’esercizio di riferimento, disattende il valore del ciclo del bilancio con particolare gravità).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2020, n. 33 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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