Corte costituzionale
Sentenza n. 160/2023
Corte cost., sent. 24 luglio 2023, n. 160
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 160/2023
- Data di deposito
- 24 luglio 2023
- Data di decisione
- 5 aprile 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:160
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge della Regione Lombardia n. 30 del 27 dicembre 2006
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 242, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Massime
Massima n. 45697
Nel modello delineato dalla riforma costituzionale del 2001, in linea con il principio di sussidiarietà, la valutazione di adeguatezza informa di sé l’individuazione, ad opera del legislatore statale o regionale, dell’ente presso il quale allocare, in termini di titolarità, la competenza all’esercizio delle relative funzioni amministrative. Infatti, muovendo dalla preferenza accordata ai comuni, cui sono attribuite, in via generale, le funzioni amministrative, la Costituzione demanda al legislatore statale e regionale, nell’ambito delle rispettive competenze, la facoltà di diversa allocazione di dette funzioni, per assicurarne l’esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 118, primo comma, Cost.). (Precedenti: S. 189/2021 – mass. 44325). La potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l’ambiente, unitario e di valore primario, che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale. Ad una siffatta iniziativa si accompagnerebbe una modifica, attraverso un atto legislativo regionale, dell’assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale all’esito di una ragionevole valutazione di congruità del livello regionale come il più adeguato alla cura della materia. (Precedenti: S. 246/2017 – mass. 41651; S. 641/87).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 5 della legge reg. Lombardia n. 30 del 2006, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., che trasferisce ai comuni le funzioni che, a livello statale, l’art. 242 cod. ambiente attribuisce alle regioni, da esercitare attraverso procedure nelle quali i primi rilasciano un parere in ordine all’approvazione da parte delle seconde dei progetti di bonifica dei siti inquinati. La previsione censurata non è legittimata neppure dalla disciplina della materia di bonifica dei c.d. siti orfani, funzionale al recupero e alla riqualificazione della superficie del suolo, contenuta nel PNRR là dove si distingue tra «soggetti attuatori pubblici», regioni e province autonome, che svolgono attività di indirizzo, coordinamento e supporto, e «soggetti attuatori esterni», definiti come soggetti pubblici, quali i comuni, di cui si avvalgono i primi per la realizzazione operativa degli interventi. È, infatti, in questo caso, la stessa legge statale che, con riferimento esclusivo alla materia di cui si tratta, attribuisce alle regioni il potere di conferire ai soggetti attuatori esterni attività e funzioni di natura amministrativa). (Precedenti: S. 50/2023 – mass. 45429; S. 251/2021 – mass. 44411; S. 86/2021 – mass. 43800; O. 23/2023 – mass. 45355; O. 231/2022 – mass. 45196; O. 227/2022 – mass. 45139; O. 97/2022 – mass. 44823).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, recante «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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