Corte costituzionale
Sentenza n. 149/2023
Corte cost., sent. 18 luglio 2023, n. 149
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 149/2023
- Data di deposito
- 18 luglio 2023
- Data di decisione
- 7 giugno 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:149
Norme oggetto del giudizio
- art. 103, comma 1, decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020
- legge n. 77 del 17 luglio 2020
Parametri
Massime
Massima n. 45652
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., l’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2021, come conv., nella parte in cui prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. La disposizione censurata dal TAR Liguria, sez. seconda, risulta manifestamente irragionevole, in quanto stabilisce un requisito di accesso alla procedura di emersione degli stranieri dal lavoro irregolare eccessivamente restrittivo. L’emersione del lavoro svolto “in nero” - che nel caso di cittadini stranieri si intreccia alla regolarizzazione della loro presenza in Italia - persegue infatti uno scopo socialmente apprezzabile, a tutela, oltre che delle parti del singolo rapporto di lavoro, dell’interesse pubblico generale, in particolare della regolarità e trasparenza del mercato del lavoro. La norma censurata, al contrario, riducendo eccessivamente la “platea” dei datori di lavori abilitati ad attivare la procedura di emersione prevista dal censurato art. 103, comma 1, compromette la realizzazione degli obiettivi dalla stessa perseguiti, attinenti tanto alla tutela del singolo lavoratore quanto alla funzionalità del mercato del lavoro in un contesto d’inedita difficoltà. Richiedendo al datore di lavoro che non sia cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione europea il permesso di soggiorno di lungo periodo, essa restringe eccessivamente, in modo non ragionevole, l’ambito dei soggetti che possono presentare istanza per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o stranieri, ostacolando così la realizzazione degli obiettivi perseguiti dallo stesso legislatore, ossia la più ampia emersione del lavoro “nero”. (Precedenti: S. 88/2023 - mass. 45489; S. 186/2020 - mass. 43203; S. 172/2012 - mass. 36465).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2023
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo integrale
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