Corte costituzionale

Sentenza n. 148/2023

Corte cost., sent. 18 luglio 2023, n. 148

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
148/2023
Data di deposito
18 luglio 2023
Data di decisione
25 maggio 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marco D'Alberti
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:148

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Veneto n. 2 del 28 gennaio 2022

Parametri

Massime

Massima n. 45651

La materia della caccia rientra nella potestà legislativa residuale delle Regioni, tenute nondimeno a rispettare i criteri fissati dalla legge n. 157 del 1992, a salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema, punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell’adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l’interesse all’esercizio dell’attività venatoria; in considerazione di tale ratio della norma statale, la legge regionale può intervenire su detto profilo della disciplina esclusivamente innalzando il livello della tutela. ( Precedenti: S. 7/2019 - mass. 40308; S. 278/2012 - mass. 36754; S. 174/2017 - mass. 40339; S. 74/2017 - mass. 39907; S. 4/2000 - mass. 25093 ). L’approvazione con legge regionale, anziché con provvedimento amministrativo, del piano faunistico-venatorio comportando una modificazione in peius degli standard minimi e uniformi di protezione della fauna, contrasta con i principi che regolano la disciplina del prelievo venatorio desumibili dalla legislazione statale e implicanti la “procedimentalizzazione” dell’attività di adozione del piano e la sua approvazione con provvedimento amministrativo. ( Precedenti: S. 178/2020 - mass. 43044; S. 258/2019 - mass. 42722; S. 10/2019 - mass. 40397; S. 193/2013 - mass. 37230; S. 20/2012 - mass. 36061 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s , Cost., l’art. 1 della legge reg. Veneto n. 2 del 2022, il quale esclude, agli Allegati B e C, il territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla zona faunistica delle Alpi. La disposizione censurata dal TAR Veneto, nel disporre l’integrale approvazione con legge del piano faunistico-venatorio della Regione Veneto, non assicura il rispetto delle garanzie procedimentali imposte dalla legge dello Stato, così violando la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. È altresì fondata la questione inerente all’esclusione del territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla ZFA: dalla relazione al piano si evince che la scelta in esame è stata assunta in accoglimento della proposta della Provincia di Verona di modificare la ZFA rispetto al precedente piano faunistico-venatorio, in considerazione delle caratteristiche territoriali del Comune di Rivoli Veronese e di altri comuni, a causa della quota altimetrica in cui si trovano. Tuttavia, il legislatore statale, dettando standard minimi e uniformi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, non ha fatto riferimento a dati puramente morfologici, né ha ritenuto il fattore altimetrico un criterio prioritario per individuare la ZFA). ( Precedenti S. 139/2017 - mass. 39322; S. 90/2013 - mass. 37059 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 28 gennaio 2022, n. 2, recante «Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2023

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

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