Corte costituzionale
Sentenza n. 148/2023
Corte cost., sent. 18 luglio 2023, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 148/2023
- Data di deposito
- 18 luglio 2023
- Data di decisione
- 25 maggio 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:148
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Veneto n. 2 del 28 gennaio 2022
Parametri
Massime
Massima n. 45651
La materia della caccia rientra nella potestà legislativa residuale delle Regioni, tenute nondimeno a rispettare i criteri fissati dalla legge n. 157 del 1992, a salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema, punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell’adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l’interesse all’esercizio dell’attività venatoria; in considerazione di tale ratio della norma statale, la legge regionale può intervenire su detto profilo della disciplina esclusivamente innalzando il livello della tutela. ( Precedenti: S. 7/2019 - mass. 40308; S. 278/2012 - mass. 36754; S. 174/2017 - mass. 40339; S. 74/2017 - mass. 39907; S. 4/2000 - mass. 25093 ). L’approvazione con legge regionale, anziché con provvedimento amministrativo, del piano faunistico-venatorio comportando una modificazione in peius degli standard minimi e uniformi di protezione della fauna, contrasta con i principi che regolano la disciplina del prelievo venatorio desumibili dalla legislazione statale e implicanti la “procedimentalizzazione” dell’attività di adozione del piano e la sua approvazione con provvedimento amministrativo. ( Precedenti: S. 178/2020 - mass. 43044; S. 258/2019 - mass. 42722; S. 10/2019 - mass. 40397; S. 193/2013 - mass. 37230; S. 20/2012 - mass. 36061 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s , Cost., l’art. 1 della legge reg. Veneto n. 2 del 2022, il quale esclude, agli Allegati B e C, il territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla zona faunistica delle Alpi. La disposizione censurata dal TAR Veneto, nel disporre l’integrale approvazione con legge del piano faunistico-venatorio della Regione Veneto, non assicura il rispetto delle garanzie procedimentali imposte dalla legge dello Stato, così violando la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. È altresì fondata la questione inerente all’esclusione del territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla ZFA: dalla relazione al piano si evince che la scelta in esame è stata assunta in accoglimento della proposta della Provincia di Verona di modificare la ZFA rispetto al precedente piano faunistico-venatorio, in considerazione delle caratteristiche territoriali del Comune di Rivoli Veronese e di altri comuni, a causa della quota altimetrica in cui si trovano. Tuttavia, il legislatore statale, dettando standard minimi e uniformi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, non ha fatto riferimento a dati puramente morfologici, né ha ritenuto il fattore altimetrico un criterio prioritario per individuare la ZFA). ( Precedenti S. 139/2017 - mass. 39322; S. 90/2013 - mass. 37059 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 28 gennaio 2022, n. 2, recante «Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2023
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo integrale
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