Corte costituzionale

Sentenza n. 145/2023

Corte cost., sent. 17 luglio 2023, n. 145

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
145/2023
Data di deposito
17 luglio 2023
Data di decisione
7 giugno 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:145

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20-quater, comma 1, lett. a-bis), legge della Regione Marche n. 36 del 16 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 45682

I criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio. Il giudizio sulla sussistenza e sull’adeguatezza di tale collegamento – fra finalità del servizio da erogare e caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari – è operato secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell’art. 3, primo comma, Cost., che muove dall’identificazione della ratio della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale ratio del filtro selettivo introdotto. (Precedenti: S. 44/2020 – mass. 43051).

Massima n. 45683

Il diritto all’abitazione rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione ed è compito dello Stato garantirlo, contribuendo così a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana. (Precedenti: S. 106/2018 – mass. 40746; S. 168/2014 – mass. 38013; S. 209/2009 – mass. 33561; S. 404/1988 – mass. 13690; S. 217/1988 – mass. 10462).Benché non espressamente previsto dalla Costituzione, il diritto all’abitazione deve ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili e il suo oggetto, l’abitazione, deve considerarsi un bene di primaria importanza. L’edilizia residenziale pubblica deve assicurarne in concreto il soddisfacimento. (Precedenti: S. 166/2018 – mass. 40102; S. 38/2016; S. 168/2014 – mass. 38013; S. 161/2013; S. 61/2011; O. 76/2010 – mass. 34395; S. 209/2009 – mass. 33561; S. 404/1988 – mass. 13690).

Massima n. 45684

Il requisito della residenza protratta per un quinquennio, non presentando alcuna ragionevole connessione con il bisogno abitativo, produce una irragionevole disparità di trattamento a danno di chi, cittadino o straniero, non ne sia in possesso, contraddicendo la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) e risolvendosi in una soglia rigida che ne preclude l’accesso, a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente (quali ad esempio condizioni economiche, presenza di disabili o di anziani nel nucleo familiare, numero dei figli), in modo incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli. Esso, inoltre, non integra di per sé un indice di un’elevata probabilità di permanenza in un determinato ambito territoriale, in quanto la prognosi di stanzialità dovrebbe basarsi non su una condizione del passato (inidonea a evitare il “rischio di instabilità” del beneficiario), ma su fattori proiettati al futuro e, in ogni caso, assicurando preminente rilievo allo stato di bisogno dei richiedenti, con la conseguenza che la prospettiva della stabilità potrebbe rientrare tra gli elementi da valutare in sede di formazione della graduatoria. (Precedenti: S. 77/2023 – mass. 45454; S. 199/2022 – mass. 45086, S. 9/2021 – mass. 43558; S. 7/2021 – mass. 43549; S. 281/2020 – mass. 42947; S. 44/2020 – mass. 43051; n. 166/2018 – mass. 40102; S. 107/2018 – mass. 40774; S. 106/2018 – mass. 40745; S. 168/2014 – mass. 38013; S. 222/2013 – mass. 37325; S. 172/2013 – mass. 37192; S. 133/2013 – mass. 37132; S. 4/2013 – mass. 36878; S. 2/2013 – mass. 36862; S. 61/2011; S. 40/2011 – mass. 35326; O. 76/2010 – mass. 34395).A differenza del requisito della residenza tout court (che serve a identificare l’ente pubblico competente a erogare una certa prestazione ed è un requisito che ciascun soggetto può soddisfare in ogni momento), quello della residenza protratta integra una condizione che può precludere in concreto a un determinato soggetto l’accesso alle prestazioni pubbliche sia nella regione di attuale residenza sia in quella di provenienza (nella quale non è più residente). Di qui la necessità che le norme che introducono requisiti di questo tipo siano vagliate con particolare attenzione, in quanto implicano il rischio di privare certi soggetti dell’accesso alle prestazioni pubbliche solo per il fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza. (Precedenti: S. 44/2020 – mass. 43051; S. 107/2018 – mass. 40773 – 40774 – 40775).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3, primo comma, Cost. e al principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost., l’art. 20-quater, comma 1, lettera a-bis, della legge reg. Marche n. 36 del 2005, limitatamente alle parole «avere la residenza o», riferite al requisito di durata della stessa, per almeno cinque anni consecutivi, nel comune in cui si concorre per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20-quater, comma 1, lettera a-bis), della legge della Regione Marche 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), limitatamente alle parole «avere la residenza o».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2023

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

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