Corte costituzionale
Sentenza n. 144/2023
Corte cost., sent. 13 luglio 2023, n. 144
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 144/2023
- Data di deposito
- 13 luglio 2023
- Data di decisione
- 25 maggio 2023
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:144
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 6, legge della Regione Piemonte n. 24 del 24 ottobre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 45681
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla CTP Torino in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell’art. 16, comma 6, della legge reg. Piemonte n. 24 del 2002, come sostituito dall’art. 22 della legge reg. Piemonte n. 2 del 2003. La disciplina originaria, che a lungo ha escluso dall’ambito di applicazione del contributo i gestori di discariche di rifiuti inerti, è stata successivamente modificata dalla disposizione censurata (a sua volta abrogata, ma applicabile nel giudizio a quo ), non per restringere o modificare l’ambito dell’esonero dal contributo, ma per chiarire verosimilmente la portata di vicende normative statali (quali l’art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2003, nonché il d.m. 13 marzo 2003). Tuttavia, il rimettente non si confronta con questo e con altri elementi interpretativi ai fini della soluzione del dubbio se essa intendesse assoggettare al contributo anche i gestori di discariche di rifiuti inerti. Né il criterio della “contaminazione”, valorizzato in una pronuncia della CTR Piemonte, e da cui il giudice a quo trae la propria interpretazione, è sufficiente a fondare una diversa lettura, in quanto lo stesso criterio risulta contraddittorio, non spiegando perché sarebbero assoggettati al contributo i rifiuti inerti non pericolosi, diversi da quelli provenienti da costruzione, demolizione e scavi. ( Precedenti: S. 7/2023 – mass. 45270; S. 225/2022 – mass. 45089; S. 52/2022 – mass. 44536; O. 132/2022; O. 76/2022 – mass. 44691; S. 280/2011 – mass. 35886 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), come sostituito dall'art. 22 della legge della Regione Piemonte 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, sezione quinta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto Milana
Testo integrale
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