Corte costituzionale
Sentenza n. 138/2023
Corte cost., sent. 10 luglio 2023, n. 138
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 138/2023
- Data di deposito
- 10 luglio 2023
- Data di decisione
- 23 maggio 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:138
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge della Regione Campania n. 8 del 6 agosto 2010
Parametri
Massime
Massima n. 45723
La possibilità che la Corte costituzionale sollevi in via incidentale una questione davanti a sé si dà solo allorché dubiti della legittimità costituzionale di una norma, diversa da quella impugnata, che sia chiamata necessariamente ad applicare nell’iter logico per arrivare alla decisione sulla questione che le è stata sottoposta; deve trattarsi, pertanto, di una questione che si presenti pregiudiziale alla definizione della questione principale e strumentale rispetto alla decisione da emanare. È, invece, esclusa tale possibilità quando il nuovo dubbio di legittimità costituzionale verte sulla norma già oggetto del giudizio incidentale, in relazione alla quale la parte deduce inammissibilmente ulteriori profili di illegittimità costituzionale. ( Precedenti: S. 198/2022 – mass. 45061; S. 186/2022; S. 49/2021 – mass. 43674; S. 24/2018 – mass. 39813; nello stesso senso, sentenze n. 122/1976 – mass. 8349; S. 195/ 1972 – mass. 6447; S. 68/1961 ).
Massima n. 45724
Lo statuto regionale è fonte sovraordinata alla legislazione della regione, con conseguente illegittimità costituzionale della norma primaria regionale che si ponga in contrasto con la previsione statutaria. ( Precedenti: S. 178/2019-mass. 42876 ).
Massima n. 45725
In tema di delegificazione, le norme generali regolatrici della materia hanno, tendenzialmente, una funzione più stringente rispetto ai principi e criteri direttivi di cui all’art. 76 Cost. Esse, quindi, devono costituire le scelte fondanti l’assetto normativo dell’oggetto della delegificazione, sul quale il regolamento si innesta non per completare o integrare queste ultime, ma per svilupparle ulteriormente. Tale requisito va, tuttavia, assunto con un certo grado di flessibilità quando la materia delegificata riguarda oggetti che si prestano ad una regolamentazione legislativa meno analitica, per la loro natura organizzativa, tecnica o procedimentale. In questa prospettiva non può escludersi che anche norme di scopo possano integrare le norme generali regolatrici, ma è necessario che l’obiettivo enunciato non abbia tratti di genericità tali da svuotarlo di ogni profilo prescrittivo e, quindi, della precipua funzione non solo di orientare la potestà regolamentare, ma anche di costituire uno standard valutativo di essa delineato in autonomia dal legislatore della delegificazione. ( Precedenti: S. 278/2010; S. 303/2005 ) . In tema di delegificazione, pur restando fermo che non deve esserci sovrapposizione tra criteri enunciati per indirizzare la potestà regolamentare e delimitazione del tessuto normativo da abrogare, in quanto tali profili esprimono garanzie distinte – la prima volta all’osservanza del principio di legalità sostanziale nella disciplina normativa e la seconda intesa a sottrarre al potere esecutivo la scelta di quali norme primarie abrogare, e quali no – , è altrettanto chiaro che la norma generale regolatrice è tale solo se è pertinente rispetto all’oggetto da delegificare. ( Precedente: S. 279/2012 ). La legge di autorizzazione alla delegificazione fissa i criteri e i limiti entro i quali il regolamento può legittimamente operare, affinché quest’ultimo definisca semplicemente il termine iniziale della abrogazione, i cui effetti sono, invece, da imputare esclusivamente alla fonte primaria. ( Precedente: S. 378/2004 – mass. 28899 ). La censura relativa alla (in)sufficiente analiticità dei criteri che devono orientare l’esercizio della potestà regolamentare, in tema di delegificazione, si basa sul corretto presupposto che una simile carenza si traduca in vizio di legittimità costituzionale della norma primaria, non equivalendo affatto ad un inammissibile sindacato sulle scelte del legislatore regionale in ordine all’ampiezza e al grado di puntualità delle indicazioni generali all’organo esecutivo. ( Precedenti: O. 254/2016; S. 130/2016 – mass. 38896; S. 303/2005 – mass. 29668; S. 427/2000 ) (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 123 Cost., l’art. 2, comma 1, della legge reg. Campania n. 8 del 2010, che autorizza la delegificazione dell’ordinamento amministrativo della Giunta regionale, disciplinato in precedenza dalla legge reg. Campania n. 11 del 1991, prevedendo che la Giunta adotti il necessario regolamento in attuazione dei principi dell’attività amministrativa e di organizzazione posti dallo statuto regionale e in osservanza di alcuni criteri generali. Pur non essendovi ragioni costituzionali che ostino alla delegificazione degli apparati amministrativi, nel rispetto dei limiti tracciati dalla Costituzione e dallo statuto, la legge regionale censurata – recando norme generali regolatrici della materia solo per profili parziali e privi di organicità e permettendo, così, al regolamento di invadere spazi in precedenza coperti da norme legislative – lede l’art. 56, comma 4, dello statuto, ai sensi del quale la legge regionale che autorizza la delegificazione, oltre a indicare con specificità le norme legislative vigenti destinate all’abrogazione, deve altresì determinare le norme generali regolatrici della materia. È dichiarata, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 2, il quale prevede l’abrogazione della legge reg. Campania n. 11 del 1991 dalla data di entrata in vigore del regolamento, poi sopraggiunto: dichiarata costituzionalmente illegittima la legge di autorizzazione alla delegificazione non può, infatti, prodursi l’effetto abrogativo ad essa imputabile in ragione dell’adozione del regolamento). ( Precedenti: S. 178/2019 – mass. 42876)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Campania n. 8 del 2010.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, La Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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