Corte costituzionale
Sentenza n. 133/2023
Corte cost., sent. 30 giugno 2023, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 133/2023
- Data di deposito
- 30 giugno 2023
- Data di decisione
- 10 maggio 2023
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:133
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 10, comma 6, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 12, decreto legislativo n. 169 del 4 agosto 2016
Parametri
Massime
Massima n. 45673
Il principio del pubblico concorso, previsto dall’art. 97, quarto comma, Cost., è la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, rappresentata da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti. ( Precedenti: S. 199/2020 – mass. 42737; S. 36/2020 – mass. 42457; S. 40/2018 – mass. 39893 ). La regola del concorso pubblico non è assoluta, essendo consentite deroghe legislativamente disposte per singoli casi; essa non esclude, dunque, forme diverse di reclutamento purché siano funzionali al buon andamento dell’amministrazione, rispondano a criteri di ragionevolezza e siano comunque in armonia con le disposizioni costituzionali. ( Precedenti: S. 110/2023 – mass. 45591; S. 227/2021 – mass. 44393; S. 133/2020 – mass. 42558; S. 34/2004 ). Il concorso è necessario anche nei casi di nuovo inquadramento in una qualifica superiore di dipendenti già in servizio, poiché anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso. ( Precedenti: S. 37/2015; S. 217/2012 – mass. 36618; S. 7/2011 – mass. 35230; S. 150/2010; S. 293/2009; S. 194/2002)
Massima n. 45674
I rapporti di lavoro instaurati con le autorità portuali non potevano ritenersi integralmente regolati dalla disciplina del pubblico impiego nella disciplina dettata dalla legge n. 84 del 1994, in considerazione della compresenza di funzioni eterogenee ad esse attribuite e della loro controversa qualificazione giuridica; anche dopo la riforma operata dal d.lgs. n. 169 del 2016 – che pure ha richiamato alcuni dei principi generali del d.lgs. n. 165 del 2001 e ha espressamente qualificato le AdSP quali enti pubblici non economici – tali rapporti hanno mantenuto i tratti salienti dello statuto privatistico del rapporto di lavoro. (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento all’art. 97, quarto comma, Cost., degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 6, della legge n. 84 del 1994, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 169 del 2016, là dove concorrono ad escludere l’applicabilità alle autorità portuali dello statuto del pubblico impiego e a disciplinare i relativi rapporti di lavoro secondo le disposizioni del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, consentendo, in particolare, ai dipendenti l’accesso in via automatica ad una qualifica superiore, non dirigenziale, per effetto dell’esercizio delle relative mansioni. Le disposizioni censurate – pur disciplinando, con carattere di indubbia specialità, il rapporto di lavoro del personale delle autorità portuali – non violano il principio del pubblico concorso: la scelta del legislatore del 1994 di regolare tali rapporti di lavoro secondo modelli propri del diritto privato, e la conseguente applicabilità dell’art. 2103 cod. civ. nell’ambito delle progressioni in carriera, è giustificata dal perseguimento del buon andamento e dell’efficienza dell’amministrazione di tali autorità; la stessa non appare irragionevole, in quanto è finalizzata a mantenere un trattamento adeguatamente differenziato per rapporti che, per la loro genesi e per le esigenze di flessibilità connesse al concreto svolgimento delle prestazioni lavorative, presentano tratti di accentuata specialità).
Massima n. 45675
La qualifica dirigenziale è posta al vertice dell’organizzazione e, nel settore pubblico, è caratterizzata dalla preposizione ad uffici aventi natura di organi. La dirigenza è collocata, pertanto, in una posizione apicale autonoma e intermedia fra il livello politico e quello burocratico; tale status , acquisibile solo nel rispetto delle procedure concorsuali, è connotato da garanzia di autonomia e di indipendenza. ( Precedente: S. 164/2020 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante «Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124» sollevata, in riferimento all'art. 97, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 giugno 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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