Corte costituzionale

Sentenza n. 132/2023

Corte cost., sent. 27 giugno 2023, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
132/2023
Data di deposito
27 giugno 2023
Data di decisione
18 aprile 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:132

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, comma 2, legge della Regione Puglia n. 13 del 11 maggio 2001

Parametri

Massime

Massima n. 45616

L’attrazione di una disposizione nell’area del diritto privato dipende dall’oggetto e dal contenuto della norma, così come dalla sua ratio e dalla finalità che persegue; non è, viceversa, rilevante il coinvolgimento di istituti disciplinati dal codice civile. ( Precedenti: S. 116/2019 - mass. 41873 ; S. 287/2016 - mass. 39383; S. 167/2014 - mass. 38012; S. 121/2014 - mass. 37921; S. 401/2007 - mass. 31869 ). Affinché sia consentito a una disposizione regionale, che intersechi la materia privatistica, di superare il vaglio di legittimità costituzionale in riferimento all’«ordinamento civile», l’intervento deve essere connesso con una materia di competenza regionale, deve essere marginale e deve risultare conforme al principio di ragionevolezza, proprio nel rispetto del principio di eguaglianza, che incarna la ratio del limite medesimo. ( Precedenti: S. 283/2016 - mass. 39363; S. 265/2013 - mass. 37435; S. 159/2013 - mass. 37175; S. 295/2009 - mass. 34076 ). In linea generale, la disciplina del rapporto contrattuale è riservata alla legislazione statale, essendo precluso al potere legislativo regionale interferire con i diritti soggettivi e, in specie, con i modi di acquisto e di estinzione, con i modi di accertamento, e con le regole sull’adempimento delle obbligazioni e sulla responsabilità per inadempimento. ( Precedenti: S. 159/2013 - mass. 37175; S. 411/2006 - mass. 30838; S. 29/2006 - mass. 30111; S. 506/1991 - mass. 17795 ). La circostanza che il legislatore persegua la tutela di un superiore interesse pubblico può essere rilevante ad altri effetti, ma non esclude che la materia vada individuata nell’ordinamento civile, perché ciò si deve ritenere connaturato ad ogni limitazione dell’autonomia privata, in quanto condizione della sua legittimità costituzionale ai sensi degli artt. 41 e 42 Cost. ( Precedente: S. 245/2015 - mass. 38629 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l , Cost., l’art. 23, comma 2, della legge reg. Puglia n. 13 del 2001, il quale prevede che l’appaltatore abbia l’onere di fornire garanzie reali o personali alla stazione appaltante per i maggiori costi che l’amministrazione si trovi a sopportare per il collaudo dell’opera, a condizione che l’iscrizione di riserve comporti un aumento rispetto all’importo contrattuale dell’opera. La disposizione impugnata dal Governo comporta la decadenza dalle pretese iscritte a riserva, introducendo istituti propri del diritto privato e, in specie, del diritto contrattuale. Quanto all’oggetto, infatti, la disposizione impugnata regola profili che attengono all’efficacia e all’esecuzione del contratto pubblico d’appalto, fasi nelle quali l’amministrazione si pone in una posizione di tendenziale parità con la controparte e agisce non avvalendosi di poteri autoritativi, bensì nell’esercizio della propria autonomia privata; quanto al contenuto, esso non attiene ad aspetti organizzativi o a profili marginali delle riserve, ma, al contrario, introduce una autonoma e peculiare disciplina che incide sull’efficacia del contratto. Il meccanismo della decadenza ha infatti il potere di incidere sul diritto a far valere il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali su quello al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, potendo cagionare l’estinzione di tali diritti, che nell’autonomia privata rinvengono la loro fonte, potere precluso al legislatore regionale. Né l’art. 23, comma 2 impugnato trova corrispondenza nella legislazione statale vigente o successiva al momento della sua emanazione, fermo restando che l’illegittimità costituzionale della disposizione opera ab initio . Altrettanto eccentrica è la previsione del meccanismo decadenziale, che dipende da un onere del tutto estraneo rispetto ai contenuti e alla ratio propri della disciplina delle riserve; mentre la loro tempestiva iscrizione serve a consentire la prosecuzione dell’opera, la disposizione censurata introduce un inedito istituto latamente ispirato a una finalità deterrente. Tale ratio è del tutto inidonea a giustificare una competenza legislativa regionale). ( Precedenti: S. 79/2023 - mass. 45569; S. 23/2022 - mass. 44499; S. 109/2021 - mass. 43910; S. 283/2016 - mass. 39363; S. 269/2014 - mass. 38190; S. 137/2013 - mass. 37139; S. 18/2013 - mass. 36900; S. 74/2012 - mass. 36191 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, della legge della Regione Puglia 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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