Corte costituzionale
Sentenza n. 128/2023
Corte cost., sent. 23 giugno 2023, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 128/2023
- Data di deposito
- 23 giugno 2023
- Data di decisione
- 9 maggio 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:128
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Molise n. 16 del 4 agosto 2022
- art. 2, legge della Regione Molise n. 16 del 4 agosto 2022
- art. 1, legge della Regione Molise n. 17 del 4 agosto 2022
- art. 2, legge della Regione Molise n. 17 del 4 agosto 2022
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- Allegato 4/2, principio 9.1, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
Massime
Massima n. 45666
Le risorse occorrenti per effettuare la spesa derivante da un debito fuori bilancio riconosciuto con legge regionale non possono che essere rinvenute nel bilancio di previsione che gestisce l’esercizio in cui la spesa è introdotta, facendo riferimento alle risorse finanziarie in quel momento effettivamente disponibili, così rendendo la copertura contestuale alla previsione dell’onere ( Precedenti: S. 51/2023 – mass. 45434 ). Il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, regolato dall’art. 73 del citato d.lgs. n. 118 del 2011, stante il suo carattere eccezionale rispetto alle modalità ordinarie con le quali l’ente regionale deve effettuare la programmazione e gestione finanziarie, presenta una spiccata specificità che esige la rigorosa osservanza della relativa disciplina, che sarebbe elusa ove fosse accolto il principio contabile della prevalenza della sostanza della forma. (Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e , Cost., in relazione al principio, richiamato dall’art. 3 ed espresso dall’Allegato 1, par. 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, gli artt. 1 e 2 delle leggi della Regione Molise n. 16 e 17 del 2022. Le disposizioni impugnate dal Governo ledono la competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e violano il principio contabile dell’annualità del bilancio, in quanto dispongono la copertura finanziaria di debiti, derivanti dai servizi di connettività e di fonia fissa, a valere sull’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023, anziché sul bilancio relativo al 2022, nonostante siano stati entrambi riconosciuti nel 2022. Dall’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 delle leggi reg. Molise n. 16 e 17 del 2022 discende che i successivi artt. 3 di ciascuna legge, limitandosi a disciplinare la relativa entrata in vigore, non hanno più ragion d’essere). ( Precedenti: S. 161/2022 – mass. 44954; S. 124/2022 – mass. 44884 ) .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 16, recante «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., derivante dal servizio pubblico essenziale, quale la fornitura di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività reso da Olivetti S.p.A. nell'anno 2017 e 2019)»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 17, recante «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., derivante dal Servizio Fonia Fissa reso da TIM S.p.A. nell'anno 2020».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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