Corte costituzionale

Sentenza n. 127/2023

Corte cost., sent. 23 giugno 2023, n. 127

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
127/2023
Data di deposito
23 giugno 2023
Data di decisione
19 aprile 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:127

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge della Regione Molise n. 10 del 10 giugno 2022
  • art. 2, comma 2, legge della Regione Molise n. 10 del 10 giugno 2022
  • art. 5, comma 1, legge della Regione Molise n. 10 del 10 giugno 2022

Parametri

Massime

Massima n. 45664

Per costante giurisprudenza costituzionale, nella materia concorrente delle professioni è un principio, che opera quale limite di ordine generale invalicabile dalla legge regionale, che l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, sia riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato. Possono rientrare nella competenza delle regioni solo gli aspetti specificamente collegati alla loro realtà, mentre non possono esservi ricomprese né l’introduzione di diversificazioni in seno all’unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato, né l’assegnazione dei compiti correlati all’amministrazione regionale, in particolare alla Giunta. ( Precedenti: S. 209/2020 – mass. 42949; S. 98/2013 – mass. 37084; S. 230/2011 – mass. 35776; S. 328/2009 – mass. 34178-34179; S. 93/2008 – mass. 32254; S. 449/2006 – mass. 30911 ) L’istituzione di nuovi e diversi albi, rispetto a quelli già istituiti dalle leggi statali per l’esercizio delle attività professionali, esula dai limiti della competenza regionale nella materia concorrente delle professioni. Gli albi, infatti, figurano tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione, presentando una funzione individuatrice delle stesse preclusa alla competenza regionale, anche laddove la previsione delle condizioni di iscrizione non presenti carattere necessario ai fini dello svolgimento dell’attività cui l’elenco fa riferimento. La competenza regionale può estendersi ad albi, elenchi e registri solo nei casi in cui abbiano funzioni meramente ricognitive, di comunicazione e di aggiornamento, dovendo intendersi riferiti a professioni già riconosciute dalla legge statale. ( Precedenti: S. 217/2015 – mass. 38583; S. 178/2014 – mass. 38036; S. 271/ 2009 – mass. 34015; S. 93/2008 – mass. 32254; S. 300/2007 – mass. 31601; S. 57/2007 – mass. 31061; S. 355/2005 – mass. 29759 ). (Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi , per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006, gli artt. 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, della legge della Regione Molise n. 10 del 2022. Le disposizioni impugnate dal Governo, da un lato definiscono l’assetto compiuto dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, o AAC, chiamato a fornire assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, così eccedendo la competenza a istituire nuove figure professionali, riservata allo Stato; dall’altro lato, istituiscono un apposito albo, che non presenta una funzione meramente ricognitiva o comunicativa, ma costitutiva, richiedendosene l’iscrizione, secondo i requisiti stabiliti dalla stessa regione, ed essendo imposto agli enti locali di attingervi).

Massima n. 45665

Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di singole disposizioni regionali, per lesione della competenza legislativa statale, segue l’illegittimità costituzionale consequenziale delle disposizioni residue, che risultino prive di autonoma rilevanza e significatività, in quanto meramente accessorie ovvero complementari alle disposizioni caducate, cui siano inscindibilmente connesse ( Precedenti: S. 228/2018 – mass. 41016; S. 132/2010 – mass. 34566; S. 93/2008 – mass. 32254; S. 57/2007 – mass. 31061; S. 424/2005 – mass. 29956 ). (Nel caso di specie, è dichiarata costituzionalmente illegittima, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’intera legge della Regione Molise n. 10 del 2022, in quanto la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha colpito gli artt. 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, della medesima legge, che ne costituiscono il nucleo centrale, comporta la caducazione delle restanti disposizioni, di cui agli artt. 1, 2, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6 e 7, che risultano attinenti ad aspetti ancillari e privi di autonomia, quali la graduatoria degli iscritti all’albo, le intese tra regione e università per la promozione del ruolo professionale illegittimamente introdotto, lo sviluppo delle competenze degli iscritti, le particolari esigenze degli enti locali strettamente correlate, la clausola finanziaria e l’entrata in vigore).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, della legge della Regione Molise 10 giugno 2022, n. 10 (Istituzione dell'Albo unico degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali);

2) dichiara, in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della restante parte della legge reg. Molise n. 10 del 2022.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 2023

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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