Corte costituzionale
Sentenza n. 121/2023
Corte cost., sent. 15 giugno 2023, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 121/2023
- Data di deposito
- 15 giugno 2023
- Data di decisione
- 24 maggio 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:121
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, comma 1, legge della Regione siciliana n. 15 del 3 agosto 2022
- art. 12, comma 5, lett. a), legge della Regione siciliana n. 15 del 3 agosto 2022
- art. 34, legge della Regione siciliana n. 15 del 3 agosto 2022
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 4, Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 45632
La competenza a prevedere sanzioni amministrative non costituisce materia a sé stante, ma accede alle materie sostanziali alle quali le sanzioni si riferiscono. La loro previsione spetta all’ente nella cui sfera di competenza rientra la disciplina di cui si intende sanzionare l’inosservanza. ( Precedenti: S. 148/2018 – mass. 39983; S. 121/2018 – mass. 40810; S. 240/2007 – mass. 31473-31474-31475; S. 384/2005 – mass. 29855; S. 12/2004 – mass. 28217 ).
Massima n. 45633
L’eventuale interferenza degli illeciti amministrativi regionali, e delle relative sanzioni, con i reati previsti dal legislatore statale non determina, di per sé, una violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento penale, in quanto l’art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 fa sì che la sanzione amministrativa possa in concreto essere irrogata solo in via residuale. Laddove, però, le disposizioni regionali e statali convergano sul medesimo fatto storico, qualificato come illecito amministrativo dalle prime e quale reato dalle seconde, e la legislazione regionale introduca un’eccezione al citato meccanismo della prevalenza, la competenza esclusiva viene lesa, frustrando così l’applicazione uniforme della legge penale per l’intero ordinamento giuridico e determinando altresì il rischio – alla luce dell’odierno contesto ordinamentale, orientato alla tutela del principio del ne bis in idem per l’autore dell’illecito – di paralizzare l’azione penale, ove preceduta dall’inflizione della sanzione amministrativa. ( Precedenti: S. 201/2021 – mass. 40810 ; S. 121/2018 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 34, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022, in materia di tutela degli animali, limitatamente all’inciso «Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale,», per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost. Pur risultando affine ad altre formule utilizzate dal legislatore statale, l’inciso – a differenza del ricorso ad altra formula, quale «salvo che il fatto costituisca reato» o equivalente, ovvero all’assenza di previsioni circa il possibile concorso tra illeciti – introduce un regime di “doppio binario” sanzionatorio, determinando una deroga non consentita al meccanismo di prevalenza di cui all’art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981).
Massima n. 45634
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l’art. 12, comma 5, lett. a ), della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022, che, irrogando una sanzione amministrativa nel caso di abbandono di animali domestici o di affezione, coincide nella sostanza con l’art. 727, primo comma, cod. pen. e determina la pressoché totale sovrapponibilità tra le due fattispecie. La disposizione impugnata dal Governo, così priva di qualsiasi ambito autonomo di applicazione, non solo è resa inutile rispetto alle finalità di tutela perseguite dal legislatore regionale, ma pregiudica altresì l’effettività della corrispondente disposizione penale, per effetto del generale divieto di ne bis in idem , fondato sulla Costituzione così come sulle norme convenzionali e del diritto dell’Unione europea vincolanti per il nostro ordinamento. Essa, inoltre, rischia di frustrare, nell’ambito regionale siciliano, le finalità di politica criminale del legislatore statale, ove le sanzioni amministrative vengano applicate dall’autorità amministrativa prima del processo penale. ( Precedente: S. 149/2022 – mass. 44927 ).
Massima n. 45635
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 del Prot. n. 7 CEDU, dell’art. 34 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022, nel testo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata nello stesso giudizio costituzionale. Infatti, con l’ablazione dell’inciso della legge regionale «Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale», che impediva l’applicazione del meccanismo di prevalenza di cui all’art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, si riespande la garanzia contro il rischio di duplicazione di procedimenti in relazione al medesimo fatto, consentendo all’autorità amministrativa di sospendere il procedimento sanzionatorio e di trasmettere gli atti al pubblico ministero.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2022, n. 15 (Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo), limitatamente alla lettera a), nel testo in vigore anteriormente alla sua soppressione a opera dell'art. 45, comma 1, lettera b), della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022, limitatamente all'inciso «Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale,»;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2023.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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