Corte costituzionale

Sentenza n. 112/2023

Corte cost., sent. 6 giugno 2023, n. 112

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
112/2023
Data di deposito
6 giugno 2023
Data di decisione
23 marzo 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:112

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 3, legge della Regione Veneto n. 12 del 27 maggio 2022
  • art. 21, comma 1, legge della Regione Veneto n. 12 del 27 maggio 2022
  • art. 21, comma 2, legge della Regione Veneto n. 12 del 27 maggio 2022
  • art. 12, comma 2, legge della Regione Veneto n. 12 del 27 maggio 2022

Parametri

Massime

Massima n. 45609

La valutazione della legittimità costituzionale di una disciplina regionale adottata in una materia di competenza concorrente, che sia in contrasto con i principi fondamentali vigenti al momento della sua adozione e in linea con quelli sopravvenuti, deve essere effettuata alla luce dei principi fondamentali vigenti alla data dell'entrata in vigore della normativa regionale impugnata. (Precedenti: S. 23/2022 - mass. 44506; S. 262/2021 - mass. 44445).

Massima n. 45610

Nell'impugnazione in via principale, il ricorrente ha l'onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto sviluppando un'argomentazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa; in questi giudizi, infatti, l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d'illegittimità costituzionale si pone in termini addirittura più stringenti che nei giudizi incidentali. ( Precedenti: S. 135/2022 - mass. 44991; S. 71/2022 - mass. 44789 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a , Cost., dell'art. 21, comma 3, della legge reg. Veneto n. 12 del 2022, in quanto la difesa statale si è limitata a enunciare il titolo di competenza esclusiva dello Stato - in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea - e l'invasione dello stesso ad opera del legislatore regionale, senza, tuttavia, spiegare le ragioni del preteso vulnus della disposizione impugnata, che introduce la possibilità di ricorrere ai medici specializzandi per attività di supporto presso le strutture ospedaliere di emergenza-urgenza del Servizio sanitario regionale al fine di ovviare a carenze straordinarie. La carenza argomentativa si traduce in un difetto di motivazione idoneo a inficiare l'ammissibilità della questione).

Massima n. 45611

La disciplina nazionale che impone il possesso del titolo di formazione specialistica, quale requisito per accedere al ruolo della dirigenza medica, concerne un aspetto basilare dell'organizzazione del servizio sanitario e si inscrive tra i principi fondamentali della materia concorrente della tutela della salute, essendo volta a garantire la professionalità e la competenza tecnico-scientifica degli esercenti la professione sanitaria e, di conseguenza, la qualità e l'adeguatezza delle prestazioni erogate, incidendo sulla salute dei cittadini. I requisiti all'uopo prescritti dalla legge statale integrano in via immediata i suddetti principi, assicurando una disciplina uniforme, non derogabile da parte della legislazione regionale di dettaglio adottata nell'esercizio della competenza concorrente. ( Precedenti: S. 106/2022 - mass. 44810; S. 9/2022 - mass. 44496; S. 179/2021 - mass. 44121; S. 36/2021 - mass. 43637; S. 38/2020 - mass. 41476 ). (Nel caso di specie, è dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, dell'art. 21, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 12 del 2022, che, per l'accesso al concorso della dirigenza sanitaria, valorizza l'esperienza concretamente maturata dal candidato nell'ambito dei servizi di emergenza-urgenza, in luogo del diploma di specializzazione. La disposizione impugnata dal Governo viola le disposizioni statali ed eccede anche le deroghe da questa previste, in contrasto con il principio contenuto nel parametro interposto, in base al quale alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, tra cui, ex art. 24 d.P.R. n. 483 del 1997, anche la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, il cui diploma costituisce un requisito indefettibile per l'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria anche in base alle norme di ascendenza comunitaria sulla formazione specialistica, nonché ai sensi della disciplina emergenziale).

Massima n. 45612

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 12, comma 2, della legge reg. Veneto n. 12 del 2022, che fissa un limite massimo di 1.200 assistiti che, dal secondo anno di corso, possono essere affidati ai medici di medicina generale in formazione - a fronte di un massimale di 1000 assistiti previsto dall'art. 9, comma 2, del d.l. n. 135 del 2018, come conv. La disposizione impugnata non si discosta dal principio fondamentale dell'incompatibilità della partecipazione al suddetto percorso con lo svolgimento di attività lavorative, in quanto sia la disciplina europea che quella nazionale - compresa quella più recente e quella emergenziale -, lasciano aperta la possibilità di autorizzare la formazione a tempo ridotto, alla duplice condizione che siano rispettati determinati limiti quantitativi e sia, in ogni caso, assicurato un livello qualitativo equivalente a quello conseguibile mediante il corso a tempo pieno. Né la definizione, ad opera del legislatore regionale, di un massimale di incarichi per i medici di medicina generale in formazione più elevato rispetto a quello stabilito dalla normativa statale contrasta con la formazione a tempo pieno stabilita da quest'ultima. È, infatti, nell'obiettivo della qualità della formazione e non nella regola strumentale della frequenza a tempo pieno, che deve individuarsi un principio fondamentale della materia tutela della salute, destinato a soddisfare l'interesse nazionale alla competenza e professionalità del medico, che incidono sulla qualità e sull'adeguatezza delle prestazioni sanitarie e, quindi, sulla salute dei cittadini.

Massima n. 45613

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Governo in riferimento art. 117, commi secondo, lett. a ) ed l ), e terzo, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 40 del d.lgs. n. 368 del 1999, dell'art. 21, comma 3, della legge reg. Veneto n. 12 del 2022, il quale dispone che, per il triennio 2022-2024, gli specializzandi, nel rispetto di specifiche condizioni, possono prestare attività di supporto presso le strutture ospedaliere di emergenza-urgenza del Servizio sanitario regionale tramite contratti libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile. La disposizione regionale contiene una clausola di salvaguardia che fa salve le disposizioni statali, impone il pieno rispetto degli obblighi di formazione e risulta complessivamente aderente alla ratio del divieto stabilito dal legislatore statale. Infatti, il principio fondamentale della formazione specialistica a tempo pieno (art. 40 del d.lgs. n. 368 del 1999), che trova origine nella disciplina europea e che pone il divieto, per gli specializzandi, di esercitare attività libero-professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si svolge la loro formazione, nonché ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, non è assoluto, stante le eccezioni introdotte dallo stesso legislatore statale, anche anteriormente all'epidemia da COVID-19. Inoltre, l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina. ( Precedenti: S. 113/2022 - mass. 44771; S. 36/2022 - mass. 44654; S. 9/2022 - mass. 44496; S. 192/2017 - mass. 42056 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 27 maggio 2022, n. 12 (Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 3, della legge reg. Veneto n. 12 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge reg. Veneto n. 12 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 3, della legge reg. Veneto n. 12 del 2022, promosse, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2023.

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

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