Corte costituzionale

Sentenza n. 109/2023

Corte cost., sent. 1° giugno 2023, n. 109

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
109/2023
Data di deposito
1° giugno 2023
Data di decisione
5 aprile 2023
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:109

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 7 del 13 aprile 2022

Parametri

Massime

Massima n. 45620

L’obbligo di quantificazione e di copertura degli oneri gravanti sugli esercizi finanziari futuri riguarda le sole leggi che, per intrinseca natura o per espresso dettato normativo, generano una spesa obbligatoria; infatti, in caso di spesa non obbligatoria la scelta di compiere o meno l’attività onerosa va rinnovata per ogni nuovo esercizio finanziario, con conseguente autorizzazione alla spesa. (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009, dell’art. 14, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2022 che, per coprire il fabbisogno finanziario derivante dal recupero, la promozione e la valorizzazione dei siti dismessi e dei beni connessi alla cessata attività mineraria – dopo aver stanziato, ai commi 1 e 2, la somma di € 80.000,00 per l’esercizio 2022 – rinvia, per la copertura della spesa successiva, alle singole leggi di bilancio annuale. Tale modus operandi è coerente sia con il fatto che la legge in esame presuppone un’attuazione progressiva della composita attività di recupero delle miniere dismesse sia con l’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, ai sensi del quale l’obbligo di quantificazione e di copertura degli oneri gravanti sugli esercizi finanziari futuri non riguarda le leggi che generino una spesa non obbligatoria. Rimane fermo che la realizzazione di ogni successivo progetto indicato nel programma dovrà essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale recante adeguata quantificazione e relativa copertura). ( Precedente: S. 48/2023 – mass. 45378 )

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2022, n. 7 (Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e modifiche alla l.r. 36/2013), promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 17 e 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2023.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze