Corte costituzionale

Sentenza n. 104/2023

Corte cost., sent. 25 maggio 2023, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
104/2023
Data di deposito
25 maggio 2023
Data di decisione
6 aprile 2023
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:104

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24-ter, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995
  • art. 24-ter, comma 3, decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995

Parametri

Massime

Massima n. 45567

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria di Pescara in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 24-ter, commi 2, lettera b), e 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, che prevedono l'applicazione di un'aliquota ridotta dell'accisa gravante sul gasolio commerciale esclusivamente per talune categorie di operatori che utilizzano il carburante come propellente per il trasporto di persone. Al contrario di quanto indicato dal rimettente, una corretta interpretazione delle disposizioni censurate mostra come non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese pubbliche e quelle private nel beneficiare della predetta riduzione, in quanto la stessa è strettamente correlata all'esercizio del trasporto di persone regolare o di linea, mentre non concerne - nemmeno per le imprese pubbliche - quello occasionale. Anche nel silenzio della norma, la restrizione della portata del beneficio tributario al trasporto regolare e di linea va letta in base a finalità extrafiscali - quali le esigenze dei lavoratori e degli utenti, la diminuzione del traffico, la tutela ambientale - e, di conseguenza, l'esclusione del beneficio per il trasporto occasionale opera secondo un sistema che non discrimina in base alla natura soggettiva degli esercenti. (Precedenti: S. 218/2019 - mass. 42743; S. 120/2020 - mass. 43482).

Massima n. 45568

L'onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all'incidente di costituzionalità, allorché il rimettente sostenga che il tenore letterale della disposizione non consenta questa interpretazione. (Precedenti: S. 18/2022 - mass. 44598; S. 59/2021 - mass. 43572; S. 32/2021 - mass. 43582; S. 32/2020 - mass. 42282; S. 221/2019 - mass. 41561; S. 141/2019 - mass. 41816; S. 268/2017 - mass. 40634; S. 83/2017 - mass. 39977; S. 241/2016 - mass. 39150).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24-ter, commi 2, lettera b), e 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2023.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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