Corte costituzionale

Sentenza n. 102/2023

Corte cost., sent. 25 maggio 2023, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
102/2023
Data di deposito
25 maggio 2023
Data di decisione
5 aprile 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:102

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione Abruzzo n. 9 del 9 giugno 2022

Parametri

Massime

Massima n. 45619

La disciplina della concessione delle grandi derivazioni idroelettriche (art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999) è ascrivibile all’ambito materiale della concorrenza “per il mercato” in quanto vòlta a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici. La fase dell’assegnazione di dette concessioni è, dunque, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. Permangono, infatti, inalterate, almeno a livello di principio, le ragioni in favore di una regolazione uniforme degli aspetti più rilevanti della materia, che riguardano, certamente, il rispetto dei vincoli europei quanto all’affidamento (anche) a privati di beni e servizi pubblici, perché la tutela effettiva della concorrenza e della trasparenza rappresenta un interesse primario dell’Unione europea. ( Precedenti: S. 259/2022; S. 117/2022; S. 44/2023 – mass. 45360; S. 112/2022 – mass. 44833; S. 4/2022 – mass. 44469, S. 56/2020 – mass. 42162; S. 137/2018 – mass. 41385 ) La disciplina dei procedimenti di selezione del concessionario va ricondotta all’ambito della tutela della concorrenza, senza trovare ostacolo nel loro inerire allo specifico settore energetico. ( Precedenti: S. 259/2022 – mass. 45171; S. 117/2022 – mass. 44910; S. 28/2014 – mass. 37661; S. 339/2011 – mass. 36017; S. 1/2008 – mass. 32063 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e , Cost., l’art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2022 che esclude dall’applicazione della disciplina regionale delle modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche la fattispecie della prevalente autoproduzione, ossia quella nella quale è soddisfatto, per almeno l’80%, il consumo energetico annuo dell’autoproduttore. La disposizione impugnata dal Governo adotta una disciplina contrastante con l’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 che non consente all’autoproduzione di derogare al rispetto delle procedure finalizzate a garantire la concorrenza per il mercato. Né rileva che la disposizione preveda l’applicazione, per tale fattispecie, di un regolamento regionale: da un lato, la peculiare procedura ivi delineata non trova corrispondenza nel citato art. 12 e, dall’altro, sussistono elementi di intrinseca contraddittorietà nel raccordo tra la disposizione censurata e il regolamento cui la stessa rinvia).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 9 giugno 2022, n. 9, recante «Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2023.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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