Corte costituzionale
Ordinanza n. 96/2023
Corte cost., ord. 12 maggio 2023, n. 96
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 96/2023
- Data di deposito
- 12 maggio 2023
- Data di decisione
- 18 aprile 2023
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:96
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 11 del 6 luglio 2022
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 4, lett. i), statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 45499
La modifica della disposizione oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente due condizioni: il carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e la mancata applicazione medio tempore della diposizione impugnata. ( Precedenti: O. 55/2023 - mass. 45405; S. 268/2022; S. 242/2022 - mass. 45163; S. 240/2022; S. 235/2022; S. 200/2022 - mass. 44182 ). (Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e all'art. 4, lett. i , dello statuto - dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 11 del 2022 che, nel prevedere la destinazione eventuale di risorse regionali per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale da soggetti privati accreditati, stabilisce che per tali risorse non si applichino i tetti di spesa indicati da disposizioni statali. La disposizione impugnata, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, non contempla più l'utilizzo di risorse regionali ai fini dell'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, né tantomeno la deroga ai relativi tetti di spesa. La stessa disposizione, inoltre, secondo l'affermazione della Regione autonoma Sardegna non contestata dal ricorrente, non ha trovato applicazione, come comprovato dal carattere eventuale e residuale del ricorso alle risorse regionali, per la cui utilizzazione sarebbe stata necessaria la previa adozione di provvedimenti volti al loro stanziamento).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Sardegna 6 luglio 2022, n. 11 (Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19), promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e all'art. 4, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2023.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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