Corte costituzionale

Ordinanza n. 95/2023

Corte cost., ord. 12 maggio 2023, n. 95

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
95/2023
Data di deposito
12 maggio 2023
Data di decisione
22 marzo 2023
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:95

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017
  • art. 20, comma 9, decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017

Parametri

Massime

Massima n. 45538

La rilevanza della questione di costituzionalità richiede un nesso di strumentalità necessaria tra la definizione del giudizio principale e la risoluzione della questione stessa. Il suo presupposto indispensabile risiede nella stretta connessione della norma censurata con il thema decidendum del processo a quo, al fine di rimuovere l'ostacolo - costituito dall'asserito vizio di legittimità costituzionale - che impedisce di ottenere una tutela, se non perfettamente coincidente, quanto meno intimamente legata al petitum della domanda proposta in giudizio. (Precedente: S. 250/2021 - mass.44427 - mass.44428).(Nel caso di specie, è dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Massa, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.lgs. n. 25 del 2017, nella parte in cui esclude i lavoratori titolari di contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni dalla possibilità di partecipare alle procedure concorsuali riservate, bandite dalle pubbliche amministrazioni. La questione concernente l'esclusione di tali lavoratori dalle procedure, di cui ai commi 1 e 9 dello stesso articolo, infatti, è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 250 del 2021. Viceversa, la questione relativa al comma 2 - la quale abilita le pubbliche amministrazioni a indire procedure concorsuali riservate, in vista della successiva stabilizzazione di personale titolare di contratto di lavoro flessibile - sollevata in ragione della asserita impossibilità di accedere, nel giudizio a quo, a una proposta conciliativa o transattiva all'esito dell'interrogatorio libero delle parti e potenzialmente capace di risolvere la lite, non presenta una stretta connessione con il thema decidendum e con il petitum della domanda proposta dal lavoratore. La rimozione del divieto posto, infatti, non consentirebbe allo stesso di ottenere l'invocato risarcimento, in forma specifica o per equivalente, ma gli attribuirebbe solo la possibilità di partecipare alla procedura concorsuale eventualmente indetta, senza nessuna certezza di risultarne vincitore). (Precedente: S. 250/2021 - mass.44430).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi 2 e 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», nella parte in cui esclude i lavoratori titolari di contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni dalla possibilità di partecipare alle procedure concorsuali riservate, bandite dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Massa, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2023.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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